Beni mobili iscritti in pubblici registri:norme - Art. 815
L'art. 815 c.c. stabilisce che i beni mobili iscritti in pubblici registri seguono le norme specifiche e, in mancanza, quelle dei beni mobili.
I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, elle disposizioni relative ai beni mobili.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 815 del Codice Civile riguarda i beni mobili che sono iscritti in pubblici registri, come autoveicoli, navi, aeromobili e rimorchi. Il principio è che questi beni sono soggetti prima di tutto alle norme speciali che li riguardano (ad esempio, le regole del codice della navigazione per le navi, o del codice della strada per i veicoli). Se non esiste una norma specifica, si applicano le disposizioni generali previste per tutti i beni mobili.
La norma non definisce quali siano i registri pubblici né elenca i beni soggetti a registrazione: tali determinazioni sono lasciate ad altre leggi speciali. La disposizione si limita a stabilire il criterio di applicazione delle norme, creando una gerarchia: prima le regole proprie del bene registrato, poi le regole comuni dei mobili.
Quando si applica
- Una barca da diporto iscritta nei registri navali viene venduta: si applicano le norme sulla trascrizione navale, non le regole generali per la vendita di beni mobili.
- Un'automobile iscritta al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) viene data in garanzia: la disciplina del pegno sui beni mobili registrati prevale su quella ordinaria.
- Un aereo privato iscritto nel registro aeronautico viene ipotecato: si seguono le disposizioni del codice della navigazione, non quelle generali sulle ipoteche mobiliari.
- Un rimorchio iscritto viene danneggiato in un incidente: per la responsabilità e il risarcimento valgono le norme specifiche della circolazione, in mancanza quelle sui beni mobili.
- Una nave iscritta viene rubata: le azioni di recupero e le tutele possessorie sono disciplinate dalle norme speciali, altrimenti da quelle generali per i mobili.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non indica quali beni sono soggetti a registrazione né quali sono i registri pubblici competenti; queste informazioni sono contenute in leggi speciali come il codice della navigazione o il codice della strada.
- Non stabilisce le formalità necessarie per il trasferimento della proprietà dei beni mobili registrati (ad esempio la trascrizione), che sono disciplinate da altre norme.
- Non riguarda i beni immobili, neppure quelli iscritti in registri pubblici (come i catasti).
- Non disciplina i beni mobili non registrati, per i quali valgono esclusivamente le regole generali sui beni mobili.
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