Art. 826 Codice Civile

Definisce i beni del patrimonio indisponibile. Art. 826

Art. 826: beni del patrimonio indisponibile (foreste, miniere, cave, torbiere, reperti, dotazione Corona, caserme, armamenti, navi/aerei, edifici pubblici)

Testo ufficiale Art. 826 Codice Civile — Italia

I beni appartenenti allo Stato, alle provincie e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle provincie e dei comuni. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Corona, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle provincie e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 826 del Codice Civile elenca i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni. Si tratta di beni pubblici che non possono essere alienati liberamente, ma sono vincolati a finalità pubbliche.

Tra questi beni rientrano: le foreste demaniali, le miniere, le cave e le torbiere quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo; le cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico ritrovate nel sottosuolo; la dotazione della Corona; le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.

Inoltre, fanno parte del patrimonio indisponibile gli edifici destinati a sede di uffici pubblici con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio, secondo la loro appartenenza allo Stato, alle province o ai comuni.

Quando si applica

  • Una foresta demaniale statale non può essere venduta a privati senza una procedura di sdemanializzazione.
  • Una miniera scoperta su un terreno privato appartiene allo Stato, non al proprietario del fondo.
  • Un comune utilizza un palazzo come sede di uffici pubblici; quel palazzo è patrimonio indisponibile del comune.
  • Un reperto archeologico rinvenuto durante uno scavo edile nel sottosuolo diventa proprietà dello Stato.
  • Una caserma militare è patrimonio indisponibile dello Stato e non può essere pignorata o alienata.

Cosa questo articolo non dice

  • Questo articolo non regola la proprietà privata dei beni immobili o mobili.
  • Non stabilisce la procedura per la vendita o la permuta dei beni del patrimonio disponibile (art. 828).
  • Non riguarda i beni demaniali, che sono disciplinati dagli articoli 822 e seguenti.
  • Non si applica ai beni degli enti ecclesiastici, che sono regolati dall'articolo 831.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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