Regime dei beni patrimoniali pubblici Art. 828
I beni patrimoniali di Stato, province e comuni seguono leggi speciali e il codice civile. Quelli indisponibili mantengono la loro destinazione pubblica.
I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice. I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa disposizione disciplina il regime giuridico applicabile ai beni che appartengono al patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni, distinguendo tra patrimonio disponibile e patrimonio indisponibile.
La regola generale prevede la prevalenza della normativa speciale di settore: le norme del codice civile si applicano solo in via residuale, cioè per tutti gli aspetti che non siano espressamente regolati da leggi particolari.
Per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile viene posto un vincolo di destinazione. Tale vincolo impedisce di sottrarre il bene alla sua finalità pubblica, a meno che la trasformazione o il cambio di uso non avvenga secondo le procedure e con le modalità stabilite dalle leggi speciali.
Quando si applica
- Un comune intende alienare un fabbricato destinato a sede di uffici pubblici mantenendone la destinazione d'uso.
- Un ente locale applica le norme del codice civile sulla locazione a un immobile patrimoniale disponibile in assenza di disposizioni speciali contrarie.
- L'amministrazione statale valuta la modifica della destinazione d'uso di una caserma o di un bene appartenente al patrimonio indisponibile.
Cosa questo articolo non dice
- L'elencazione dei beni che costituiscono il demanio pubblico, contenuta nell'articolo 822.
- L'individuazione specifica dei singoli beni che compongono il patrimonio indisponibile, prevista dall'articolo 826.
- Le modalità procedurali con cui un bene demaniale passa al patrimonio, disciplinate dall'articolo 829.
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