Beni demaniali provinciali e comunali – Art. 824
I beni del secondo comma art. 822 se di province o comuni sono demaniali; stesso regime per cimiteri e mercati comunali. Art. 824.
I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822, se appartengono alle provincie o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico. Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 824 stabilisce che i beni elencati nel secondo comma dell'articolo 822 (come lidi, porti, fiumi, strade, autostrade, ferrovie, aeroporti, acquedotti, ecc.) sono soggetti al regime del demanio pubblico anche quando appartengono a province o comuni. Inoltre, sono espressamente soggetti allo stesso regime i cimiteri e i mercati comunali.
Il regime del demanio pubblico comporta che questi beni sono inalienabili, non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi (salvo le concessioni) e sono destinati all'uso pubblico. La loro condizione giuridica è regolata dagli articoli 822 e seguenti.
Quando si applica
- Una provincia possiede un tratto di fiume navigabile: quel tratto è demaniale e non può essere venduto.
- Un comune è proprietario di un cimitero: il cimitero è soggetto al regime del demanio pubblico.
- Un mercato comunale coperto è gestito dal comune: esso è demaniale e non può essere oggetto di espropriazione o di trasferimento a privati.
- Una strada provinciale è di proprietà della provincia: è demaniale e il comune non può modificare la sua destinazione.
- Un lido (spiaggia) appartiene al comune: è soggetto a demanio pubblico e il comune non può alienarlo.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non copre i beni dello Stato (già regolati dall'art. 822), ma solo quelli di province e comuni.
- Non copre gli immobili del comune non elencati (ad esempio gli uffici comunali), che appartengono al patrimonio disponibile e possono essere venduti.
- Non copre i beni degli enti pubblici non territoriali (come le ASL), soggetti a norme diverse (art. 830).
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