Art. 853 Codice Civile

Servitù e ipoteche nei trasferimenti coattivi - Art. 853

Art. 853 regola il trasferimento coattivo: servitù prediali sono abolite, conservate o create; altri diritti reali sul fondo in cambio; ipoteche in proporzione.

Testo ufficiale Art. 853 Codice Civile — Italia

Nei trasferimenti coattivi le servitù prediali sono abolite, conservate o create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione. Gli altri diritti reali di godimento sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio e, qualora non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano. Le ipoteche che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario sono trasferite sul fondo di nuova assegnazione per una quota corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite. In caso di espropriazione forzata dell'immobile gravato da ipoteca su una quota, l'immobile è espropriato per intero e il credito è collocato, secondo il grado dell'ipoteca, sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta all'ipoteca medesima.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo si applica quando un fondo viene espropriato o ridistribuito mediante un trasferimento forzoso, come nelle espropriazioni per pubblica utilità o nei consorzi di ricomposizione fondiaria. Disciplina cosa accade ai diritti reali di godimento (servitù prediali, usufrutto, enfiteusi, ecc.) e alle ipoteche già esistenti sul terreno originario.

Le servitù prediali – cioè i pesi imposti su un fondo a vantaggio di un altro – possono essere cancellate, mantenute o create di nuovo a seconda delle necessità del nuovo assetto. Gli altri diritti reali di godimento, come l'usufrutto, vengono trasferiti automaticamente sul fondo assegnato in sostituzione, ma se il diritto non copriva tutti i terreni del proprietario, viene ridotto proporzionalmente al valore. Lo stesso vale per le ipoteche: se erano iscritte solo su una parte del fondo, si trasferiscono sul nuovo fondo per una quota pari al valore della parte originaria.

La norma tratta anche un caso particolare: se un immobile è gravato da ipoteca solo per una quota (ad esempio una metà) e viene venduto all'asta forzata, l'intero immobile viene espropriato, ma il creditore ipotecario viene soddisfatto solo sulla parte del prezzo corrispondente a quella quota.

Quando si applica

  • Un terreno agricolo viene espropriato per costruire un'autostrada: la servitù di passaggio che gravava sul fondo vicino viene automaticamente abolita o trasferita sulla nuova area assegnata al proprietario.
  • In un consorzio di ricomposizione fondiaria, un proprietario riceve un nuovo lotto in cambio del vecchio: l'usufrutto che aveva su una parte del vecchio terreno si trasferisce sul nuovo fondo solo per la quota corrispondente.
  • Un immobile su cui è ipotecata solo una metà viene pignorato e venduto all'asta: l'intero edificio viene venduto, ma il creditore ipotecario riceve denaro solo dalla porzione di prezzo relativa a quella metà.
  • Un fondo con una servitù di acquedotto viene espropriato per un progetto di bonifica: la servitù viene conservata se utile al nuovo piano, altrimenti abolita e eventualmente sostituita con una diversa.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica ai trasferimenti volontari, come una compravendita o una donazione tra privati (per quelli valgono le norme generali del codice sulle servitù e ipoteche).
  • Non regola la sorte delle ipoteche su beni mobili o su crediti, ma solo su immobili (terreni e fabbricati).
  • Non riguarda i diritti personali di godimento, come la locazione, che seguono regole diverse in caso di esproprio.
  • Non stabilisce i criteri di indennizzo per l'espropriazione, che sono invece disciplinati da leggi speciali (es. Testo Unico Espropri).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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