Tutela dei diritti nelle ricomposizioni Art. 856
L'articolo 856 stabilisce che il giudice ordinario tutela i diritti nei riordinamenti fondiari convertendoli in denaro, senza alterare il piano approvato.
Nelle materie indicate dagli articoli 850 e seguenti è salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti degli interessati. L'autorità giudiziaria non può tuttavia con le sue decisioni provocare una revisione del piano di riordinamento, ma può procedere alla conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati. Il credito relativo è privilegiato a norma delle leggi speciali.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma garantisce la tutela dei diritti dei proprietari coinvolti nelle operazioni di ricomposizione e riordinamento fondiario previste dagli articoli 850 e seguenti. Anche in presenza di un piano approvato per la riorganizzazione dei terreni, gli interessati conservano il diritto di rivolgersi alla magistratura ordinaria per far accertare le proprie posizioni giuridiche.
L'intervento del giudice incontra tuttavia un limite fondamentale: le sue decisioni non possono modificare, annullare o rimettere in discussione il piano di riordinamento. Qualora il giudice accerti la violazione o la lesione di un diritto, la tutela non avviene mediante il ripristino della situazione immobiliare originaria, bensì attraverso la conversione del diritto leso in una somma di denaro.
La somma così liquidata costituisce un credito pecuniario garantito. Il testo specifica infatti che tale credito è assistito da privilegio, assicurando al creditore una preferenza nel soddisfacimento rispetto ad altri creditori secondo quanto stabilito dalla legislazione speciale.
Quando si applica
- Un proprietario agisce in giudizio per ottenere il conguaglio economico per la perdita di un diritto reale a seguito del riordinamento dei terreni.
- L'ex titolare di una servitù estinta dal piano di ricomposizione chiede la liquidazione in denaro del valore del diritto soppresso.
- Un agricoltore chiede l'accertamento di un proprio credito derivante dai trasferimenti coattivi previsti dal piano consorziale.
Cosa questo articolo non dice
- L'impugnazione per annullare l'atto amministrativo di approvazione del piano di riordinamento (di competenza del giudice amministrativo).
- La contestazione della quota di spese dovuta per l'esecuzione delle opere di bonifica, disciplinata dall'articolo 860.
- La richiesta di rimodellare o ridisegnare le sagome dei terreni assegnati dal piano di ricomposizione fondiaria.
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