Terreni esclusi dai trasferimenti coattivi - Art. 852
Art. 852 cod. civ.: terreni esclusi da trasferimenti coattivi – case, aree fabbricabili, orti, giardini, parchi, piazzali, terreni a rischio, terreni singolari.
Dai trasferimenti coattivi previsti dall'articolo precedente sono esclusi: 1) gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o colonica; 2) i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti di pendenze dei medesimi; 3) le aree fabbricabili; 4) gli orti, i giardini, i parchi; 5) i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali; 6) i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi; 7) i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione o singolarità di coltura presentano caratteristiche di spiccata individualità.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 852 del Codice Civile elenca sette categorie di terreni che non possono essere oggetto di trasferimento coattivo nell'ambito di un piano di ricomposizione fondiaria (art. 851). Il trasferimento coattivo è il meccanismo con cui, per riordinare la proprietà fondiaria, si possono imporre scambi o cessioni forzose di appezzamenti. L'articolo 852 fa eccezione: protegge alcuni terreni dal venir forzatamente tolti al proprietario.
Le categorie esonerate sono: appezzamenti con casa di abitazione civile o colonica; terreni adiacenti ai fabbricati che ne costituiscono pertinenza; aree fabbricabili; orti, giardini e parchi; terreni necessari come piazzali o depositi di stabilimenti industriali o commerciali; terreni esposti a inondazioni, scoscendimenti o altri gravi rischi; infine, terreni che per speciale destinazione, ubicazione o singolarità di coltura presentano una spiccata individualità.
Questo elenco è tassativo: solo i terreni che rientrano in una di queste descrizioni sono esclusi dal trasferimento coattivo. La norma opera nel contesto della ricomposizione fondiaria (artt. 850-856) e della bonifica (artt. 857-863). Non riguarda espropriazioni per pubblica utilità né trasferimenti volontari.
Quando si applica
- Un agricoltore ha una casa colonica con un piccolo orto annesso: l'intero appezzamento non può essere forzatamente scambiato con un altro in un piano di ricomposizione fondiaria.
- Un terreno classificato come area fabbricabile in un piano regolatore non può essere incluso coattivamente in un progetto di riordino fondiario.
- Un parco privato di una villa storica non può essere trasferito forzatamente a un altro proprietario nell'ambito di un consorzio di miglioramento fondiario.
- Un terreno in zona soggetta a frequenti alluvioni è escluso dai trasferimenti coattivi perché considerato a rischio.
- Un vigneto con una varietà rara e un microclima unico, che gli conferisce caratteristiche di spiccata individualità, non può essere forzatamente alienato.
- Un'area adibita a piazzale per il deposito di materiali di uno stabilimento industriale è protetta dal trasferimento coattivo.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo 852 non si applica ai trasferimenti volontari o alle vendite private; riguarda solo i trasferimenti coattivi previsti dall'art. 851.
- Non copre le espropriazioni per pubblica utilità (disciplinate da leggi speciali, non dal codice civile).
- Non elenca tutte le possibili esclusioni: solo le sette categorie indicate sono protette. Un terreno che non rientra in nessuna di esse può essere trasferito coattivamente anche se il proprietario vi tiene particolarmente.
- La nozione di 'terreni adiacenti ai fabbricati' è limitata a quelli che costituiscono pertinenza del fabbricato, non a qualsiasi terreno vicino.
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