Trasferimenti e servitù con approvazione piano - Art. 855
L'approvazione del piano di riordinamento trasferisce automaticamente proprietà e diritti reali e costituisce le servitù previste.
Con l'approvazione del piano di riordinamento si operano i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali; sono anche costituite le servitù imposte nel piano stesso.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il piano di riordinamento è un piano di ricomposizione fondiaria che ridisegna la proprietà dei terreni. Con la sua approvazione, la proprietà e gli altri diritti reali (come usufrutto o enfiteusi) si trasferiscono automaticamente secondo il piano, senza bisogno di ulteriori atti. Inoltre, le servitù (ad esempio passaggio o acquedotto) previste dal piano vengono costituite allo stesso momento.
Non è necessario un atto notarile o una trascrizione separata: l'approvazione del piano produce direttamente gli effetti. Tuttavia, la trascrizione del piano è prevista dall'articolo 854 per la pubblicità.
Quando si applica
- Un proprietario di un terreno che, a seguito del piano di riordinamento, perde una parte del suo fondo per aggregarlo a un fondo vicino.
- Un agricoltore che vede costituita una servitù di passaggio sul suo terreno a favore di un altro fondo incluso nel piano.
- Un ente pubblico che approva il piano di riordinamento e automaticamente acquisisce la proprietà di aree destinate a opere pubbliche.
- Un proprietario che si oppone al piano ma subisce comunque il trasferimento coattivo.
- Un consorzio di bonifica che ottiene la costituzione di servitù per la realizzazione di canali.
Cosa questo articolo non dice
- La disciplina delle immissioni (art. 844) o le regole per la bonifica (artt. 857 e seguenti) non sono trattate qui.
- La procedura di espropriazione per pubblica utilità non è regolata da questo articolo.
- I diritti dei terzi non coinvolti nel piano non vengono modificati.
- La risoluzione di controversie tra proprietari è demandata all'autorità giudiziaria (art. 856).
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 855 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.