Istituzione e natura dei consorzi di bonifica: Art. 862
I consorzi di bonifica si costituiscono tra proprietari o d'ufficio per decreto; sono persone giuridiche pubbliche regolate da legge speciale.
All'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere di bonifica può provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari interessati. A tali consorzi possono essere anche affidati l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle altre opere d'interesse comune a più fondi o d'interesse particolare a uno di essi. I consorzi sono costituiti per decreto reale e, in mancanza dell'iniziativa privata, possono essere formati anche d'ufficio. Essi sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge speciale.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa disposizione stabilisce la possibilità di organizzare la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle opere di bonifica attraverso appositi consorzi costituiti tra i proprietari dei terreni interessati. A tali organismi può essere affidata anche la cura di altre opere d'interesse comune a più fondi o d'interesse specifico per un singolo fondo.
I consorzi di bonifica si costituiscono tramite decreto e possono essere formati anche d'ufficio dalla pubblica amministrazione nel caso in cui manchi l'iniziativa dei privati. La norma definisce espressamente i consorzi come persone giuridiche pubbliche, precisando che la loro attività è regolata dalle leggi speciali di settore.
Quando si applica
- Proprietari di terreni confinanti che creano un consorzio per eseguire e gestire opere di bonifica idraulica.
- Costituzione d'ufficio di un consorzio da parte della pubblica amministrazione per la tutela idrogeologica di una zona.
- Affidamento al consorzio di bonifica della manutenzione ordinaria e straordinaria di canali d'irrigazione comuni a più fondi.
Cosa questo articolo non dice
- Disciplina dei consorzi orientati al solo miglioramento fondiario privi di scopi di bonifica.
- Criteri per il calcolo e il riparto delle quote di spesa tra i singoli proprietari.
- Regolamentazione specifica dei vincoli idrogeologici e del rimboschimento dei terreni.
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