Dichiarazione di bonifica dei terreni - Art. 857
L'articolo 857 definisce quali terreni possono essere soggetti a bonifica per fini sociali, igienici, demografici o economici all'interno di un comprensorio.
Per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma individua le categorie di terreni che possono essere dichiarati soggetti a bonifica. L'obiettivo della misura è consentire una profonda trasformazione della struttura produttiva dell'area per ragioni di interesse generale, come la tutela della salute pubblica, il ripopolamento o lo sviluppo economico.
I terreni interessati devono trovarsi all'interno di un perimetro delimitato, denominato comprensorio, e presentare specifiche criticità fisiche o ambientali. Rientrano in questa disciplina le zone paludose o acquitrinose, i terreni montani soggetti a dissesto idrogeologico o forestale, e le terre agricole coltivate in modo estensivo a causa di gravi limitazioni fisiche o sociali.
Quando si applica
- Un terreno agricolo situato in un comprensorio caratterizzato da paludi e stagni che necessita di interventi di prosciugamento per fini igienico-sanitari.
- Un appezzamento montano soggetto a frane ed erosione idrogeologica che richiede interventi sistematici di riassetto e rimboschimento.
- Un'area agricola coltivata in modo estensivo per gravi cause d'ordine sociale o fisico, destinata a una riorganizzazione dei sistemi produttivi.
Cosa questo articolo non dice
- La ripartizione delle spese per le opere di bonifica tra i proprietari del comprensorio, disciplinata dall'articolo 860.
- La creazione e la gestione dei consorzi tra proprietari per l'esecuzione delle opere, regolate dall'articolo 862.
- L'espropriazione del terreno in caso di inadempimento degli obblighi di bonifica, prevista dall'articolo 865.
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