Art. 863 Codice Civile

Consorzi di miglioramento fondiario - Art. 863

Art. 863 c.c.: consorzi privati di miglioramento fondiario, indipendenti da bonifica, possono diventare enti pubblici se di interesse nazionale.

Testo ufficiale Art. 863 Codice Civile — Italia

Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche consorzi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica. Essi sono persone giuridiche private. Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono riconosciuti d'interesse nazionale con provvedimento dell'autorità amministrativa.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 863 del Codice Civile permette di costituire consorzi per realizzare, mantenere e gestire opere di miglioramento fondiario che servono più terreni, anche senza un piano generale di bonifica. Questi consorzi sono persone giuridiche private.

Tuttavia, se il consorzio ha una grande estensione territoriale o svolge funzioni particolarmente importanti per la produzione agricola, può essere riconosciuto di interesse nazionale con un provvedimento amministrativo. In quel caso diventa una persona giuridica pubblica.

Quando si applica

  • Un gruppo di proprietari terrieri in una zona collinare vuole costruire una strada sterrata comune per accedere ai propri fondi, senza che esista un piano di bonifica regionale.
  • Un consorzio già esistente per la manutenzione di un canale irriguo viene riconosciuto di interesse nazionale data la sua estensione su più province.
  • Una cooperativa agricola promuove la costituzione di un consorzio per la realizzazione di un impianto di irrigazione a pioggia comune a più appezzamenti.
  • Due proprietari confinanti vogliono unire le forze per costruire un muro di contenimento che protegga entrambi i terreni da frane, senza coinvolgere la bonifica generale.

Cosa questo articolo non dice

  • Questo articolo non regola la costituzione di consorzi di bonifica, che sono disciplinati dall'articolo 862.
  • Non si applica ai consorzi obbligatori imposti dalla legge per la bonifica integrale.
  • Non riguarda i contributi consorziali, che sono trattati dall'articolo 864.
  • Non disciplina l'espropriazione per inosservanza degli obblighi, che è oggetto dell'articolo 865.

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