Art. 869 Codice Civile

Obbligo di rispettare i piani regolatori - Art. 869

I proprietari di immobili in comuni con piani regolatori devono osservare le prescrizioni dei piani stessi in costruzioni, riedificazioni o modificazioni.

Testo ufficiale Art. 869 Codice Civile — Italia

I proprietari d'immobili nei comuni dove sono formati piani regolatori devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo impone ai proprietari di immobili, nei comuni dotati di piani regolatori, di rispettare le prescrizioni di quei piani in ogni intervento edilizio: nuove costruzioni, ricostruzioni o modifiche di edifici esistenti.

I piani regolatori sono strumenti urbanistici comunali che stabiliscono, tra l'altro, destinazioni d'uso, volumetrie e distanze. Questo articolo non dice nulla sulle sanzioni per la violazione; tali sanzioni sono previste da altre norme.

Quando si applica

  • Un proprietario vuole costruire un nuovo edificio in un comune con piano regolatore; deve seguire le prescrizioni del piano.
  • Un proprietario vuole sopraelevare la propria casa; deve rispettare i limiti di altezza stabiliti dal piano.
  • Un proprietario vuole demolire e ricostruire un edificio; deve attenersi alle nuove prescrizioni del piano.
  • Un proprietario vuole ampliare un garage; deve verificare la volumetria consentita dal piano.

Cosa questo articolo non dice

  • Non dice cosa accade in caso di inosservanza; le sanzioni sono altrove (ad esempio art. 872).
  • Non si applica in comuni sprovvisti di piano regolatore.
  • Non impone l'osservanza di regolamenti edilizi diversi dal piano regolatore.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 869 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile