Art. 870 Codice Civile

Obbligo di accordo nei comparti edilizi – Art. 870

L'art. 870 impone agli aventi diritto in un comparto di regolare i rapporti per attuare il piano; senza accordo si può procedere a espropriazione.

Testo ufficiale Art. 870 Codice Civile — Italia

Quando è prevista la formazione di comparti, costituenti unità fabbricabili con speciali modalità di costruzione e di adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l'attuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l'esecuzione delle opere. In mancanza di accordo, può procedersi all'espropriazione a norma delle leggi in materia.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Un comparto è un'area urbana dove il piano regolatore prevede di costruire o adattare edifici con regole speciali. I proprietari e gli altri titolari di diritti sugli immobili all'interno del comparto devono accordarsi per rendere possibile la realizzazione del piano.

Possono costituire un consorzio per eseguire le opere comuni. Se non si raggiunge un accordo, la legge consente di procedere all'espropriazione delle proprietà secondo le norme sulla materia.

Quando si applica

  • Un comune approva un piano di riqualificazione e individua un comparto: i proprietari devono accordarsi sulle modalità di costruzione e sulle spese.
  • Due proprietari in un comparto non riescono a decidere come ripartire i costi per una strada di accesso prevista dal piano.
  • Un costruttore acquista un terreno in un comparto, ma il vicino rifiuta di collaborare per realizzare un'opera comune; l'art. 870 impone l'accordo o si rischia l'esproprio.
  • Un gruppo di proprietari forma un consorzio per gestire le aree verdi e le infrastrutture comuni del comparto.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina le normali distanze tra costruzioni (art. 873) o la comunione forzosa del muro sul confine (art. 874).
  • Non si applica ai consorzi di bonifica (art. 862) o di miglioramento fondiario (art. 863), che hanno finalità diverse.
  • Non regola i vincoli idrogeologici (art. 866) né i piani regolatori generali (art. 869) al di fuori della specifica ipotesi di comparto.
  • Non riguarda i contratti privati per costruzioni singole al di fuori di un comparto urbanistico.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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