Risarcimento per violazione norme edilizie – Art. 872
Risarcimento danni per violazione norme edilizie; riduzione in pristino solo per violazione norme su distanze (artt. 873 ss.) – Art. 872 c.c.
Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall'articolo precedente sono stabilite da leggi speciali. Colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 872 disciplina le conseguenze civili della violazione delle norme di edilizia (art. 871). Stabilisce che chi subisce un danno a causa della violazione ha diritto al risarcimento.
Inoltre, il danneggiato può chiedere la riduzione in pristino (cioè il ripristino dello stato originario) solo quando la violazione riguarda le norme contenute nella sezione successiva del codice (articoli 873 e seguenti) o da queste richiamate. Per altre violazioni edilizie, la riduzione in pristino non è prevista da questo articolo.
Le sanzioni amministrative sono invece regolate da leggi speciali, non dal codice civile.
Quando si applica
- Un vicino costruisce un muro a meno di un metro dal confine, bloccando la luce del tuo giardino.
- Un condominio aumenta l'altezza dell'edificio senza permesso, causando ombre eccessive sulla tua proprietà.
- Un costruttore posiziona una nuova casa a distanza inferiore a quella legale dalla tua, provocando infiltrazioni d'acqua dal tetto.
- Viene violato il regolamento edilizio comunale sui materiali isolanti, con conseguente umidità e danni al tuo appartamento.
- Un garage viene edificato troppo vicino al confine, impedendoti l'accesso al tuo terreno per lavori di manutenzione.
Cosa questo articolo non dice
- Questo articolo non prevede sanzioni penali per violazioni edilizie (esse sono stabilite da leggi speciali).
- Non disciplina le distanze minime tra costruzioni (queste sono fissate dagli artt. 873 ss.).
- Non consente la riduzione in pristino per violazioni di norme urbanistiche come piani regolatori (art. 869).
- Non si applica a violazioni di norme diverse da quelle edilizie (es. norme sui consorzi di bonifica, artt. 862-868).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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