Art. 875 Codice Civile

Acquisto comunione del muro non sul confine - Art. 875

Il vicino può chiedere la comunione del muro a meno di un metro e mezzo dal confine solo per costruirvi contro. L'altro ha quindici giorni per rispondere.

Testo ufficiale Art. 875 Codice Civile — Italia

Quando il muro si trova a una distanza dal confine minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino può chiedere la comunione del muro soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della metà del muro, il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca estendere il suo muro sino al confine. Il vicino che intende domandare la comunione deve interpellare preventivamente il proprietario se preferisca di estendere il muro al confine o di procedere alla sua demolizione. Questi deve manifestare la propria volontà entro un termine di giorni quindici e deve procedere alla costruzione o alla demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato la risposta.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Se un muro si trova a una distanza dal confine inferiore a un metro e mezzo, oppure a distanza inferiore alla metà di quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino può chiederne la comunione forzosa. Questa possibilità è concessa esclusivamente allo scopo di costruire un edificio in aderenza o appoggio contro il muro stesso, pagando la metà del valore del muro e il valore del suolo da occupare.

Prima di richiedere la comunione, il vicino deve interpellare preventivamente il proprietario del muro per chiedergli se intenda estendere la propria costruzione fino al confine oppure demolire il muro. Il proprietario deve dichiarare la propria decisione entro il termine di quindici giorni e deve eseguire i lavori di costruzione o demolizione entro sei mesi dalla risposta.

Quando si applica

  • Un proprietario vuole costruire un garage appoggiato al muro del vicino che si trova a meno di un metro e mezzo dal confine.
  • Un vicino interpella preventivamente il proprietario del muro distante dal confine per sapere se intende prolungare la struttura fino al limite della proprietà.
  • Il proprietario di un muro risponde entro quindici giorni all'interpello dichiarando di voler estendere l'edificio fino al confine anziché cedere la comunione.

Cosa questo articolo non dice

  • Comunione del muro costruito esattamente sulla linea di confine (regolata dall'Art. 874).
  • Semplice innesto di travi o strutture nel muro del vicino sul confine senza chiedere la comunione della parete (regolato dall'Art. 876).
  • Costruzione in aderenza al muro altrui senza acquisto della comproprietà del muro stesso (regolata dall'Art. 877).

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