Art. 874 Codice Civile

Comunione forzosa del muro sul confine: Art. 874

Il vicino può chiedere la comunione forzosa del muro sul confine pagando metà del valore del muro e del suolo, e deve eseguire opere per non danneggiare.

Testo ufficiale Art. 874 Codice Civile — Italia

Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione per tutta l'altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il proprietario di un fondo che confina con un muro di proprietà altrui (il 'muro sul confine') può chiedere di diventare comproprietario di quel muro. Questa richiesta è chiamata comunione forzosa. Deve riguardare l'intera estensione del suo fondo, e può essere per tutta l'altezza del muro o solo per una parte.

Per ottenere la comunione, l'interessato deve pagare al proprietario la metà del valore del muro (o della parte resa comune) e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Inoltre, deve eseguire tutti i lavori necessari per evitare di danneggiare il vicino.

Il diritto di chiedere la comunione forzosa vale solo per muri che si trovano esattamente sul confine. Se il muro non è sul confine, si applica una regola diversa (art. 875).

Quando si applica

  • Tizio ha un muro sul confine con il terreno di Caio; Caio vuole costruire una casa e chiede di diventare comproprietario del muro per usarlo come parete portante.
  • Caio possiede un terreno confinante con un muro di cinta di proprietà di Tizio e chiede la comunione per potervi appoggiare una tettoia.
  • Un muro divisorio di proprietà esclusiva separa due fondi; il vicino chiede di diventare comproprietario per poter realizzare una veranda sul lato adiacente.
  • Dopo la costruzione di un muro sul confine da parte di un proprietario, il confinante chiede la comunione forzosa per sfruttare il muro come sostegno per una recinzione.

Cosa questo articolo non dice

  • La comunione forzosa di un muro che non è sul confine (questa è disciplinata dall'art. 875).
  • L'obbligo di costruire un muro sul confine (le distanze sono regolate dall'art. 873).
  • La riparazione o l'abbattimento di un muro già comune (questi sono trattati dagli artt. 882-883).
  • La presunzione di comproprietà di un muro divisorio (artt. 880-881).

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