Art. 881 Codice Civile

Proprietà esclusiva del muro divisorio: Art. 881

In base all'Art. 881 Codice Civile, il muro divisorio tra fondi si presume di proprietà esclusiva di chi ha il piovente del tetto o elementi sporgenti.

Testo ufficiale Art. 881 Codice Civile — Italia

Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo. Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro, e gli uni e gli altri risultano costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni. Se uno o più di essi sono da una parte, e uno o più dalla parte opposta, il muro è reputato comune: in ogni caso la positura del piovente prevale su tutti gli altri indizi.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando due fondi destinati a campi, cortili, giardini o orti sono separati da un muro, la legge stabilisce criteri fisici specifici per presumere che il muro appartenga a uno solo dei proprietari confinanti anziché a entrambi.

Il criterio principale riguarda lo sgrondo delle acque piovane (il piovente): se la pendenza della sommità del muro fa cadere l'acqua verso un determinato terreno, si presume che il muro appartenga al proprietario di quel terreno. Costituiscono indizi di proprietà esclusiva anche la presenza di elementi sporgenti nati con il muro stesso, come cornicioni o mensole, o la presenza di cavità (vani) che penetrano oltre la metà dello spessore del muro verso una sola proprietà.

Se tali indizi sono presenti in entrambe le direzioni, il muro si considera comune. Tuttavia, la presenza e la direzione del piovente prevalgono sempre su qualsiasi altro indizio visibile.

Quando si applica

  • Controversia tra vicini sulla proprietà di un muro tra due giardini che presenta una pendenza per l'acqua piovana rivolta verso un solo terreno
  • Presenza di cornicioni e mensole portanti costruiti nello stesso corpo del muro divisorio e sporgenti solo da una parte del confine
  • Presenza di rientranze o nicchie scavate oltre la metà della grossezza del muro e visibili sul lato di uno solo dei confinanti
  • Presenza contemporanea di sporgenze da entrambi i lati del muro con una sola pendenza per lo scorrimento dell'acqua piovana

Cosa questo articolo non dice

  • Regole sulla suddivisione delle spese di riparazione o manutenzione del muro divisorio, disciplinate dall'Art. 882
  • Presunzione di comunione del muro di confine privo di pioventi o elementi sporgenti, prevista dall'Art. 880
  • Distanze minime da osservare nelle costruzioni dal confine, collegate all'Art. 873
  • Richiesta di comunione forzosa del muro sul confine, regolata dall'Art. 874

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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