Riparazioni muro comune: obblighi e rinuncia - Art. 882
Art. 882: spese riparazione muro comune a carico comproprietari in proporzione; esonero possibile rinunciando se il muro non sostiene edificio del rinunziante.
Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti. Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall'obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione, purché il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza. La rinunzia non libera il rinunziante dall'obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il muro comune tra due o più proprietari deve essere riparato o ricostruito quando serve. La legge dice che tutti quelli che hanno diritto sul muro (i comproprietari) devono pagare i lavori in proporzione a quanto ciascuno possiede. Se però il danno è stato causato da uno di loro, solo lui paga.
Un comproprietario può anche decidere di non pagare più le spese future rinunciando al suo diritto sul muro. Però questo è possibile solo se il muro non regge un edificio di sua proprietà. E anche se rinuncia, deve comunque pagare i danni che ha causato lui stesso.
Quando si applica
- Due vicini hanno un muro di cinta comune. Si crepa per il tempo: pagano entrambi in proporzione alla lunghezza del loro confine.
- Una delle due proprietarie fa un buco nel muro per installare una finestra e lo danneggia: la spesa della riparazione è solo a suo carico.
- Un comproprietario vuole evitare di contribuire alla riparazione del muro che separa i due giardini. Può rinunciare alla comproprietà, a patto che il muro non sostenga la sua casa.
- Dopo aver causato un danno al muro comune, il comproprietario tenta di rinunciare alla comunione per non pagare. La legge dice che la rinuncia non cancella il suo debito per il danno causato.
- Il muro comune sostiene l'edificio di un comproprietario. Lui non può rinunciare alla comunione per evitare di pagare le riparazioni.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce chi sia il proprietario del muro (lo fanno gli articoli 880 e 881).
- Non regola il diritto di costruire contro il muro comune (articoli 876 e 877).
- Non stabilisce le distanze minime tra costruzioni (articolo 873).
- Non disciplina l'innalzamento del muro comune (articolo 885).
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