Art. 912 Codice Civile

Uso di acque private e indennizzi Art. 912

Nelle liti sull'uso di acque private, il giudice contempera gli interessi dei proprietari e dello sviluppo produttivo, con eventuale indennità.

Testo ufficiale Art. 912 Codice Civile — Italia

Se sorge controversia tra i proprietari a cui un'acqua non pubblica può essere utile, l'autorità giudiziaria deve valutare l'interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all'agricoltura o all'industria dall'uso a cui l'acqua è destinata o si vuol destinare. L'autorità giudiziaria può assegnare un'indennità ai proprietari che sopportino diminuzione del proprio diritto. In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle acque e sulle opere idrauliche.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo regola i conflitti tra proprietari vicini riguardo all'utilizzo di risorse idriche non pubbliche, come sorgenti private o piccoli corsi d'acqua, quando la risorsa è utile a più fondi.

Quando le parti non trovano un accordo sull'impiego dell'acqua, la valutazione spetta all'autorità giudiziaria. Il criterio di decisione bilancia l'interesse dei singoli proprietari con le esigenze generali dell'agricoltura e dell'industria a cui l'acqua è destinata.

Se la ripartizione o la destinazione dell'acqua comporta un sacrificio o una riduzione dei diritti di un proprietario, il giudice ha la facoltà di assegnargli un'indennità economica a titolo di compensazione.

Quando si applica

  • Due agricoltori confinanti litigano sulla quantità d'acqua da deviare da un canale privato per l'irrigazione dei propri campi.
  • Un proprietario vuole impiegare l'acqua di una sorgente privata per un'attività industriale, riducendo l'afflusso idrico necessario al fondo vicino.
  • Un proprietario modifica l'uso di un torrente non pubblico a vantaggio della propria azienda agricola, privando il vicino del consueto utilizzo.

Cosa questo articolo non dice

  • Controversie su fiumi, laghi o corsi d'acqua appartenenti al demanio pubblico, soggetti alle leggi speciali sulle acque pubbliche.
  • Danni provocati dal naturale deflusso delle acque piovane da un terreno all'altro, regolato dall'articolo 913.
  • Regole sul gocciolatoi e lo scarico delle acque piovane dai tetti, disciplinate dall'articolo 908.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 912 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile