Scolo naturale delle acque - Art. 913
Il fondo inferiore deve ricevere lo scolo naturale dal fondo superiore. Divieto di impedire o aggravare. Indennità per modifiche di sistemazione agraria.
Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo. Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso. Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il fondo inferiore è obbligato a ricevere l'acqua che scende naturalmente dal fondo più alto, senza che l'uomo abbia fatto nulla per provocare il deflusso. Il proprietario del fondo inferiore non può bloccare questo scolo, e quello del fondo superiore non può renderlo più pesante o dannoso. Se per lavori di sistemazione agraria (ad esempio terrazzamenti o canali) si deve modificare il percorso naturale dell'acqua, chi fa i lavori deve pagare un indennizzo al fondo danneggiato.
Quando si applica
- Un terreno in collina perde acqua piovana che scorre verso il fondo in valle; il proprietario a valle non può costruire una barriera per fermarla.
- Una sorgente naturale sul fondo superiore alimenta un ruscello che attraversa il fondo inferiore; il proprietario inferiore non può deviare il ruscello.
- Un agricoltore livella il suo campo e cambia la direzione del deflusso; deve risarcire il vicino sottostante che subisce un danno.
- Un fondo superiore viene boschivo e l'acqua scorre più lentamente; il fondo inferiore non può lamentarsi se il deflusso naturale è diminuito.
Cosa questo articolo non dice
- Lo scarico di acque piovane da tetti o grondaie (regolato dall'art. 908).
- L'uso delle acque che sgorgano artificialmente da pozzi o pompe (art. 909 e seguenti).
- Il diritto di aprire nuove sorgenti o di captare acque sotterranee (art. 911).
- La gestione di consorzi per regolare il deflusso (art. 914 e seguenti).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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