Art. 911 Codice Civile

Distanze per scavo sorgenti e canali Art. 911

Chi esegue opere sotterranee o canali deve rispettare distanze e cautele idonee a evitare pregiudizi a fondi, sorgenti e acquedotti preesistenti.

Testo ufficiale Art. 911 Codice Civile — Italia

Chi vuole aprire sorgenti, stabilire capi o aste di fonte e in genere eseguire opere per estrarre acque dal sottosuolo o costruire canali o acquedotti, oppure scavarne, profondarne o allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio o variarne la forma, deve, oltre le distanze stabilite nell'art. 891, osservare le maggiori distanze ed eseguire le opere che siano necessarie per non recare pregiudizio ai fondi altrui, sorgenti, capi o aste di fonte, canali o acquedotti preesistenti e destinati all'irrigazione dei terreni o agli usi domestici o industriali.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce le regole da applicare quando si intende aprire nuove sorgenti, estrarre acque dal sottosuolo oppure costruire, scavare, allargare o modificare la pendenza e la forma di canali e acquedotti. Chi realizza queste opere non può limitarsi al rispetto delle distanze generali ordinarie, ma deve osservare distanze maggiori e adottare le opere di prevenzione necessarie ad evitare qualsiasi danno o pregiudizio alle proprietà vicine.

La norma protegge in modo specifico le strutture idriche già esistenti sul territorio. Tra queste rientrano i fondi altrui, le sorgenti e i relativi capi o aste di fonte (ossia i punti originari di scaturigine e i rami principali d'alimentazione della vena d'acqua), nonché i canali e gli acquedotti preesistenti destinati all'irrigazione dei campi o agli usi domestici e industriali.

Se l'esecuzione dei lavori rischia di modificare la portata d'acqua, prosciugare le sorgenti o danneggiare le strutture preesistenti, l'esecutore è tenuto a modificare il progetto ampliando i distacchi o realizzando opere idrauliche contenitive e protettive.

Quando si applica

  • Scavo di un canale di bonifica che altera il flusso d'acqua di un acquedotto preesistente al servizio di abitazioni vicine.
  • Lavori di estrazione d'acqua dal sottosuolo che rischiano di prosciugare l'asta di fonte usata da un fondo agricolo confinante per l'irrigazione.
  • Modifica della pendenza o della forma del letto di un canale privato che causa infiltrazioni dannose nel terreno del vicino.
  • Apertura di una nuova sorgente che danneggia una sorgente preesistente destinata ad uso industriale.

Cosa questo articolo non dice

  • La distanza minima ordinaria per lo scavo di pozzi o fossi presso il confine, regolata dalle disposizioni dell'articolo 891.
  • La disciplina del deflusso naturale delle acque piovane tra fondi a dislivello diverso.
  • Gli obblighi relativi alla riparazione e manutenzione delle sponde e degli argini dei canali.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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È con

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