Utilizzo delle acque nel fondo - Art. 909
Il proprietario del suolo può usare le acque del suo fondo, salvo leggi su acque pubbliche e sotterranee. Dopo l'uso non può deviarle a danno di altri fondi.
Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche e per le acque sotterranee. Egli può anche disporne a favore d'altri, qualora non osti il diritto di terzi; ma, dopo essersi servito delle acque, non può divertirle in danno d'altri fondi.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il proprietario di un terreno ha il diritto di utilizzare l'acqua che si trova naturalmente nel suo fondo, sia in superficie che nel sottosuolo. Questo diritto è limitato dalle leggi speciali che riguardano le acque pubbliche (fiumi navigabili, laghi, ecc.) e le acque sotterranee.
Il proprietario può anche concedere ad altri il diritto di prelevare o usare l'acqua del suo fondo, purché non leda diritti di terzi. Tuttavia, dopo aver utilizzato l'acqua, non può deviarla in modo da danneggiare altri fondi, ad esempio convogliandola verso il vicino causando allagamenti o erosioni.
Quando si applica
- Un proprietario che irriga il suo orto con l'acqua di un pozzo scavato nel suo giardino.
- Un contadino che usa l'acqua di un ruscello che scorre nel suo campo per abbeverare il bestiame.
- Un proprietario che cede a un vicino il diritto di attingere acqua da una sorgente sul suo terreno, dietro compenso.
- Dopo aver innaffiato, il proprietario non può convogliare l'acqua in eccesso verso il fondo del vicino, provocando ristagni.
Cosa questo articolo non dice
- La disciplina delle acque pubbliche (fiumi, laghi, torrenti demaniali) – regolata da leggi speciali.
- L'inquinamento delle acque – non contemplato da questo articolo.
- Il diritto di accesso al fondo altrui per raggiungere l'acqua – non previsto.
- Le acque piovane cadute dal tetto – regolate dall'art. 908.
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