Art. 916 Codice Civile

Rimozione degli ingombri su fondi e alvei – Art. 916

Art. 916: le norme dell'art. 915 (riparazione sponde) si applicano alla rimozione di ingombri che su fondo o alveo danneggiano i fondi vicini con l'acqua.

Testo ufficiale Art. 916 Codice Civile — Italia

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 916 stabilisce che le disposizioni dell'articolo 915 (riparazione di sponde e argini) si applicano anche quando si tratta di rimuovere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo a causa di materie impigliate, tale che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini.

In pratica, chi subisce o teme un danno dall'acqua ostacolata da un ingombro può invocare le stesse tutele previste per la riparazione di sponde e argini. L'articolo non specifica chi sia obbligato a rimuovere l'ingombro, ma rimanda alle norme dell'articolo precedente.

Quando si applica

  • Un ramo caduto in un ruscello crea un ristagno e allaga il prato del vicino.
  • Detriti accumulati in un fosso di scolo impediscono il deflusso dell'acqua piovana verso il canale.
  • Un cumulo di terra franata in un alveo devia il corso d'acqua contro il muro di un edificio confinante.
  • Foglie e fango ostruiscono un colatoio e fanno risalire l'acqua nel campo a monte.
  • Una rete o una recinzione caduta in un rivo trattiene detriti e allaga il fondo sottostante.

Cosa questo articolo non dice

  • La rimozione di alberi o piante che non creano ostacolo al deflusso dell'acqua, ma solo ombra o danni da radici (questo è regolato da norme sulle distanze, artt. 905-907).
  • La pulizia ordinaria di canali o fossi non causata da un ingombro specifico e improvviso (può rientrare in obblighi generali di manutenzione).
  • La responsabilità per danni da acqua che scorre naturalmente senza ostruzione (disciplinata dall'art. 913 sullo scolo delle acque).
  • La rimozione di costruzioni umane che bloccano l'acqua, se non costituiscono un 'ingombro' accidentale (forse art. 908 per scarico delle acque piovane).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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