Art. 915 Codice Civile

Riparazione di sponde e argini - Art. 915

Se il proprietario non ripara sponde o argini distrutti o necessari, i danneggiati possono farlo previa autorizzazione del tribunale. Art. 915

Testo ufficiale Art. 915 Codice Civile — Italia

Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno può provvedervi, previa autorizzazione del tribunale, che provvede in via d'urgenza.(111) 112a Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dall'esecuzione delle opere stesse. ---------------- AGGIORNAMENTO (111) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ---------------- AGGIORNAMENTO (112a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo permette ad altri proprietari di intervenire quando il proprietario del fondo non ripara o costruisce sponde (rive) o argini (barriere) distrutti o resi necessari da un cambiamento naturale del corso delle acque. Prima di agire devono ottenere l'autorizzazione del tribunale, che decide d'urgenza. I lavori non possono provocare danno permanente al fondo altrui, solo quello temporaneo inevitabile. L'articolo non dice chi paga le opere: le spese sono regolate dall'art. 917. L'intervento senza autorizzazione giudiziale non è consentito.

Quando si applica

  • Un fiume ha eroso la sponda; il proprietario del fondo non ripara; un vicino che subisce allagamenti chiede al tribunale di poter intervenire.
  • Dopo un'onda di piena il letto del fiume si sposta; il proprietario ritarda a costruire il nuovo argine; i proprietari a valle ottengono l'autorizzazione per farlo.
  • Un canale irriguo ha un argine pericolante; il proprietario non lo consolida; un consorzio di bonifica (proprietario interessato) agisce ex art. 915.
  • La sponda di un lago frana a causa dell'erosione; il proprietario non provvede; i confinanti che rischiano danni ottengono dal tribunale l'autorizzazione a ricostruirla.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre la rimozione di ingombri (tronchi, detriti) dal corso d'acqua, regolata dall'art. 916.
  • Non consente di agire senza autorizzazione del tribunale, necessaria anche in caso di urgenza.
  • Non stabilisce la ripartizione delle spese tra i proprietari, disciplinata dall'art. 917.
  • Non autorizza opere che causino danni permanenti al fondo altrui, solo temporanei.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

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