Contributo spese riparazione sponde e argini - Art. 917
Art. 917: contributo spese per sponde e argini in proporzione al vantaggio. Se colpa, spese a carico del colpevole. Salvo risarcimento danni.
Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae. Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in igni caso il risarcimento dei danni.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 917 stabilisce che tutti i proprietari che traggono vantaggio dalla conservazione, costruzione o rimozione di sponde e argini devono contribuire alle spese in proporzione al vantaggio che ciascuno riceve.
Se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro nei loro corsi è causata dalla colpa di uno dei proprietari, allora le spese di conservazione, costruzione o riparazione gravano esclusivamente su di lui, oltre al risarcimento dei danni.
Quando si applica
- Un proprietario costruisce un argine per proteggere il suo terreno e altri proprietari a valle beneficiano della protezione; tutti contribuiscono proporzionalmente.
- Un proprietario danneggia colposamente un argine con un escavatore; lui paga l'intera riparazione.
- Un albero caduto ostruisce il corso d'acqua; i proprietari che traggono vantaggio dalla rimozione contribuiscono alle spese.
- Un proprietario devia il corso d'acqua per sua colpa, causando danni agli argini; lui sostiene le spese di ripristino e risarcisce i danni.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre le spese per la pulizia di fossi privati non collegati a corsi d'acqua naturali (disciplinati da altre norme, come l'art. 913).
- Non copre i danni da inondazione causati da eventi naturali senza colpa di un proprietario; in quel caso le spese sono ripartite tra tutti i beneficiari.
- Non copre le controversie sulla distanza delle costruzioni dalle vedute (disciplinate dagli artt. 906-907).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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