Art. 917 Codice Civile

Contributo spese riparazione sponde e argini - Art. 917

Art. 917: contributo spese per sponde e argini in proporzione al vantaggio. Se colpa, spese a carico del colpevole. Salvo risarcimento danni.

Testo ufficiale Art. 917 Codice Civile — Italia

Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae. Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in igni caso il risarcimento dei danni.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 917 stabilisce che tutti i proprietari che traggono vantaggio dalla conservazione, costruzione o rimozione di sponde e argini devono contribuire alle spese in proporzione al vantaggio che ciascuno riceve.

Se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro nei loro corsi è causata dalla colpa di uno dei proprietari, allora le spese di conservazione, costruzione o riparazione gravano esclusivamente su di lui, oltre al risarcimento dei danni.

Quando si applica

  • Un proprietario costruisce un argine per proteggere il suo terreno e altri proprietari a valle beneficiano della protezione; tutti contribuiscono proporzionalmente.
  • Un proprietario danneggia colposamente un argine con un escavatore; lui paga l'intera riparazione.
  • Un albero caduto ostruisce il corso d'acqua; i proprietari che traggono vantaggio dalla rimozione contribuiscono alle spese.
  • Un proprietario devia il corso d'acqua per sua colpa, causando danni agli argini; lui sostiene le spese di ripristino e risarcisce i danni.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre le spese per la pulizia di fossi privati non collegati a corsi d'acqua naturali (disciplinati da altre norme, come l'art. 913).
  • Non copre i danni da inondazione causati da eventi naturali senza colpa di un proprietario; in quel caso le spese sono ripartite tra tutti i beneficiari.
  • Non copre le controversie sulla distanza delle costruzioni dalle vedute (disciplinate dagli artt. 906-907).

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