Art. 932 Codice Civile

Tesoro: definizione e ripartizione - Art. 932

Art. 932 c.c.: tesoro è cosa mobile di pregio nascosta, senza proprietario. Se trovato per caso in fondo altrui, metà al proprietario e metà al ritrovatore.

Testo ufficiale Art. 932 Codice Civile — Italia

Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare d'essere proprietario. Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una cosa mobile altrui. Per il ritrovamento degli oggetti d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il tesoro è una cosa mobile di valore, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può dimostrare di essere il proprietario. Se lo trovi nel tuo terreno, diventa tuo. Se lo trovi per puro caso nel terreno di un altro, spetta metà al proprietario del fondo e metà a te che l'hai scoperto.

La stessa regola vale se il tesoro è nascosto in una cosa mobile altrui, come un mobile o un baule. Attenzione: se l'oggetto ha interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico, non si applica questa norma ma leggi speciali (ad esempio il Codice dei beni culturali).

Quando si applica

  • Ristrutturando una vecchia casa trovi un sacchetto di monete d'oro nascosto nel muro.
  • Durante uno scavo nel giardino di un vicino, per puro caso, dissotterri un vaso con gioielli.
  • Comperi un mobile d'antiquariato e in un cassetto segreto scopri un anello di diamanti.
  • Arando un campo, l'aratro porta alla luce un'anfora piena di monete romane.

Cosa questo articolo non dice

  • Oggetti smarriti (ad esempio un portafoglio caduto per strada): sono regolati dagli articoli 927-930 sulla cose ritrovate.
  • Relitti marini o rigetti del mare: disciplinati dall'articolo 933.
  • Oggetti di interesse storico o archeologico: soggetti a leggi speciali, non all'articolo 932.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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