Costruzioni del terzo su terreno altrui: Art. 936
Il proprietario del fondo può ritenere le opere pagando i materiali o l'aumento di valore, oppure chiederne la rimozione entro sei mesi.
Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle. Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo. Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni. Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede. La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un soggetto privo di diritti sul terreno vi realizza piantagioni, edifici o altre opere utilizzando materiali propri, la legge attribuisce al proprietario del suolo la scelta sul destino di tali opere.
Il proprietario ha la facoltà di trattenere le opere oppure di pretenderne l'eliminazione. Se decide di trattenerle, deve versare un importo pari al valore dei materiali e al prezzo della mano d'opera, oppure pari all'aumento di valore che il fondo ha ottenuto. Se invece ne chiede la rimozione, i costi sono a carico di chi le ha realizzate, il quale può anche essere tenuto al risarcimento dei danni.
La richiesta di rimozione non è più ammessa in tre ipotesi: se il proprietario era a conoscenza dei lavori e non si è opposto, se il terzo ha agito in buona fede, oppure se sono già trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione dell'opera nel fondo.
Quando si applica
- Un vicino costruisce un garage o una tettoia sul terreno adiacente usando materiali propri e senza autorizzazione.
- Un agricoltore pianta un piantonaio o un uliveto sul fondo del confinante ritenendo erroneamente di trovarsi nella propria proprietà.
- Un soggetto edifica un manufatto su un terreno a seguito di un contratto di compravendita successivamente dichiarato nullo.
Cosa questo articolo non dice
- Opere realizzate da un inquilino sul bene locato, che sono regolate dalla disciplina specifica del contratto di locazione.
- Occupazione parziale del fondo attiguo con una costruzione che sconfina soltanto in parte, disciplinata dall'art. 938.
- Costruzioni eseguite dal proprietario del terreno con materiali appartenenti a terzi, rientranti nell'art. 935.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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