Art. 935 Codice Civile

Uso di materiali altrui dal proprietario - Art. 935

Il proprietario del suolo che usa materiali altrui deve pagarne il valore se la separazione arreca grave danno; rivendicazione entro sei mesi dalla notizia.

Testo ufficiale Art. 935 Codice Civile — Italia

Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione non è chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non può farsi senza che si rechi grave danno all'opera costruita o senza che perisca la piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la separazione, il risarcimento dei danni, se è in colpa grave. In ogni caso la rivendicazione dei materiali non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Se un proprietario di un terreno costruisce, pianta o fa opere usando materiali che non sono suoi, la legge gli impone di pagare il valore dei materiali se staccarli danneggerebbe gravemente l'opera o farebbe morire la piantagione.

Se invece il proprietario dei materiali chiede la separazione e questa è possibile senza grave danno, il costruttore deve restituire i materiali, ma se è stato gravemente negligente deve anche risarcire i danni.

Il diritto di rivendicare i materiali si perde dopo sei mesi dal giorno in cui il proprietario del suolo ha saputo che erano stati incorporati.

Quando si applica

  • Un agricoltore costruisce un fienile usando legname preso per errore dal terreno del vicino.
  • Un proprietario di casa installa un pavimento in marmo usando piastrelle consegnate a un indirizzo sbagliato.
  • Un giardiniere pianta alberi sul proprio terreno usando piantine non pagate al vivaio.
  • Un costruttore edifica un muro con mattoni destinati a un altro cantiere.
  • Un proprietario scava un pozzo usando cemento di un fornitore che non ha ricevuto il pagamento.

Cosa questo articolo non dice

  • Il caso in cui il proprietario usa materiali propri ma costruisce su terreno altrui (disciplinato dall'art. 936).
  • L'ipotesi in cui un terzo (non il proprietario del suolo) costruisce con materiali propri (art. 936).
  • La semplice unione o commistione di materiali di due proprietari diversi (art. 939).
  • La specificazione, cioè quando qualcuno crea una cosa nuova usando materiali altrui (art. 940).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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