Art. 937 Codice Civile

Opere con materiali altrui usati da terzi: Art. 937

Se un terzo costruisce su fondo altrui con materiali di altri, il proprietario dei materiali può rivendicarli entro sei mesi o chiedere il valore in solido.

Testo ufficiale Art. 937 Codice Civile — Italia

Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un terzo con materiali altrui, il proprietario di questi può rivendicarli, previa separazione a spese del terzo, se la separazione può ottenersi senza grave danno delle opere e del fondo. La rivendicazione non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione. Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che i materiali siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il proprietario del suolo che sia stato in mala fede sono tenuti in solido al pagamento di un'indennità pari al valore dei materiali stessi. Il proprietario dei materiali può anche esigere tale indennità dal proprietario del suolo, ancorché in buona fede, limitatamente al prezzo che da questo fosse ancora dovuto. Può altresì chiedere il risarcimento dei danni, tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il suo consenso, quanto nei confronti del proprietario del suolo che in mala fede abbia autorizzato l'uso.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un soggetto realizza opere o piantagioni su un terreno altrui impiegando materiali appartenenti a una terza persona, la legge disciplina le tutele spettanti al proprietario di tali beni.

Se i materiali possono essere separati senza arrecare grave danno all'opera o al terreno, il proprietario dei beni ha il diritto di chiederne la separazione e la restituzione, con spese a carico di chi li ha usati. La rivendicazione deve essere esercitata a pena di decadenza entro sei mesi dal momento in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.

Se la separazione non viene chiesta o i materiali risultano inseparabili, il proprietario dei materiali ha diritto a un'indennità pari al loro valore. A tale pagamento sono tenuti in solido il terzo che li ha usati e il proprietario del terreno se era in mala fede. Se il proprietario del terreno è in buona fede, l'indennità può essergli chiesta soltanto nei limiti del prezzo che deve ancora versare al terzo costruttore.

Quando si applica

  • Un'impresa appaltatrice impiega travi di legno sottratte a un terzo per costruire un immobile sul terreno del committente.
  • Un giardiniere installa un impianto di irrigazione su un fondo privato utilizzando tubi e pompe non di sua proprietà.
  • Un muratore posa piastrelle e sanitari appartenenti a un terzo per ristrutturare un casolare agricolo altrui.

Cosa questo articolo non dice

  • Opere realizzate direttamente dal proprietario del terreno utilizzando materiali altrui.
  • Opere eseguite da un terzo sul suolo altrui con materiali propri del terzo stesso.
  • Occupazione parziale di un terreno confinante mediante la costruzione di un edificio.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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