Art. 948 Codice Civile

Rivendicazione della proprietà di un bene: Art. 948

L'articolo 948 consente al proprietario di recuperare il bene da chiunque lo possieda o detenga. L'azione è imprescrittibile, salvo usucapione altrui.

Testo ufficiale Art. 948 Codice Civile — Italia

Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a ricuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno. Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'azione di rivendicazione permette al proprietario di chiedere in sede giudiziale la restituzione di un proprio bene a chiunque lo possieda o lo detenga senza titolo. Il possessore è chi esercita sul bene un potere corrispondente alla proprietà, mentre il detentore ne ha la disponibilità materiale sulla base di un titolo o per ragioni di servizio o ospitalità.

Se chi detiene o possiede la cosa ne perde la disponibilità per fatto proprio dopo l'inizio della causa, la procedura prosegue nei suoi confronti. Il convenuto resta obbligato a recuperare il bene a proprie spese per il proprietario o, in caso di impossibilità, a corrispondergliene il valore e risarcire il danno. Se successivamente il proprietario ottiene la restituzione dal nuovo possessore, deve restituire al precedente quanto ricevuto in sostituzione.

Il diritto di agire in rivendicazione non è soggetto a prescrizione e può essere esercitato senza limiti di tempo. L'unico limite è rappresentato dall'eventuale acquisto della proprietà del bene da parte di un terzo a titolo di usucapione.

Quando si applica

  • Un vicino di casa si rifiuta di restituire un attrezzo da giardinaggio preso in prestito tempo prima
  • Un conoscente trattiene un veicolo fornito temporaneamente e non intende riconsegnarlo al titolare
  • Il proprietario di un terreno agisce contro chi occupa abusivamente una porzione del fondo senza alcun contratto

Cosa questo articolo non dice

  • Contestazione dei confini incerti tra due fondi vicini, regolata dall'azione di regolamento di confini
  • Richiesta di far cessare molestie sul bene senza spossessamento, disciplinata dall'azione negatoria
  • Controversie sulla commistione di beni appartenenti a proprietari diversi, disciplinate dalle norme sull'unione

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

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