Rivendicazione della proprietà di un bene: Art. 948
L'articolo 948 consente al proprietario di recuperare il bene da chiunque lo possieda o detenga. L'azione è imprescrittibile, salvo usucapione altrui.
Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a ricuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno. Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'azione di rivendicazione permette al proprietario di chiedere in sede giudiziale la restituzione di un proprio bene a chiunque lo possieda o lo detenga senza titolo. Il possessore è chi esercita sul bene un potere corrispondente alla proprietà, mentre il detentore ne ha la disponibilità materiale sulla base di un titolo o per ragioni di servizio o ospitalità.
Se chi detiene o possiede la cosa ne perde la disponibilità per fatto proprio dopo l'inizio della causa, la procedura prosegue nei suoi confronti. Il convenuto resta obbligato a recuperare il bene a proprie spese per il proprietario o, in caso di impossibilità, a corrispondergliene il valore e risarcire il danno. Se successivamente il proprietario ottiene la restituzione dal nuovo possessore, deve restituire al precedente quanto ricevuto in sostituzione.
Il diritto di agire in rivendicazione non è soggetto a prescrizione e può essere esercitato senza limiti di tempo. L'unico limite è rappresentato dall'eventuale acquisto della proprietà del bene da parte di un terzo a titolo di usucapione.
Quando si applica
- Un vicino di casa si rifiuta di restituire un attrezzo da giardinaggio preso in prestito tempo prima
- Un conoscente trattiene un veicolo fornito temporaneamente e non intende riconsegnarlo al titolare
- Il proprietario di un terreno agisce contro chi occupa abusivamente una porzione del fondo senza alcun contratto
Cosa questo articolo non dice
- Contestazione dei confini incerti tra due fondi vicini, regolata dall'azione di regolamento di confini
- Richiesta di far cessare molestie sul bene senza spossessamento, disciplinata dall'azione negatoria
- Controversie sulla commistione di beni appartenenti a proprietari diversi, disciplinate dalle norme sull'unione
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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