Art. 947 Codice Civile

Terreni abbandonati per opere sui fiumi - Art. 947

L'articolo 947 regola l'effetto delle opere umane e bonifiche sui terreni abbandonati dai fiumi, escludendo l'acquisto privato e la sdemanializzazione tacita.

Testo ufficiale Art. 947 Codice Civile — Italia

Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento. La disposizione dell'articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica. In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma disciplina la sorte dei terreni e degli alvei abbandonati dalle acque quando la modifica del corso di un fiume non avviene per sole cause naturali, ma per effetto di interventi umani, come bonifiche, opere di deviazione o regolazione artificiale.

In caso di abbandono del letto del fiume o di emersione di nuove terre a seguito di opere antropiche, si applicano le regole ordinarie sugli alvei e sui terreni abbandonati. Tuttavia, se l'incremento del terreno lungo la sponda (alluvione) è provocato direttamente da opere umane o interventi di bonifica, il proprietario del fondo confinante non acquista la proprietà di quella nuova porzione di terra.

La disposizione sancisce infine un principio fondamentale per i beni pubblici: la sdemanializzazione tacita del demanio idrico è sempre esclusa. Un fiume, un torrente o un alveo demaniale non diventano di proprietà privata per il solo fatto che l'acqua si sia ritirata o sia stata deviata, occorrendo sempre un atto formale dell'amministrazione.

Quando si applica

  • Deviazione artificiale del corso di un torrente pubblico mediante opere comunali che lascia all'asciutto una striscia di terreno.
  • Realizzazione di un'opera di bonifica regionale che fa emergere una porzione di terreno precedentemente coperta dal fiume.
  • Costruzione di argini e sbarramenti artificiali che causano il progressivo deposito di sedimento lungo il margine di una proprietà agricola.
  • Creazione di un nuovo alveo artificiale per un fiume con conseguente abbandono del letto naturale originario.

Cosa questo articolo non dice

  • Incrementi di terreno dovuti all'azione lenta e naturale della sola corrente d'acqua, disciplinati dall'articolo 941.
  • Distacco di una parte considerevole e riconoscibile di un fondo trasportata dalla forza dell'acqua verso un altro fondo, regolato dall'articolo 944.
  • Richieste di risarcimento danni per inondazioni o straripamenti causati da omessa manutenzione degli argini.

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