Proprietà di cose unite o mescolate: Art. 939
Se beni di diversi proprietari sono uniti o mescolati, ognuno conserva il suo se separabili. Altrimenti nasce una comproprietà o prevale la cosa principale.
Quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione. In caso diverso, la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno. Quando però una delle cose si può riguardare come principale o è di molto superiore per valore, ancorché serva all'altra di ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto. Egli ha l'obbligo di pagare all'altro il valore della cosa che vi è unita o mescolata; ma se l'unione o la mescolanza è avvenuta senza il suo consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non è obbligato a corrispondere che la somma minore tra l'aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria. È inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo disciplina i casi di unione e commistione, ossia quando cose mobili appartenenti a soggetti diversi vengono congiunte o mescolate insieme formando un unico bene. La regola base stabilisce che, se le cose si possono separare senza causare un notevole deterioramento, ciascun proprietario mantiene la titolarità del proprio bene e ha diritto di chiederne la separazione.
Se la separazione non è possibile senza causare un danno rilevante, la proprietà del tutto diventa comune, suddivisa in proporzione al valore dei singoli beni originali. Si crea così una situazione di comproprietà tra i proprietari iniziali.
Fa eccezione l'ipotesi in cui una delle cose sia considerata principale o abbia un valore di molto superiore rispetto all'altra. In questa circostanza, il proprietario della cosa principale acquista la proprietà dell'intero bene unito, con l'obbligo di pagare all'altro il valore della cosa accessoria. Se l'unione è avvenuta senza il suo consenso ad opera dell'altro proprietario, la somma dovuta corrisponde al minore importo tra l'aumento di valore ottenuto e il valore del bene accessorio, fermo restando il risarcimento dei danni in presenza di colpa grave.
Quando si applica
- Un carrozziere monta per errore la portiera di un cliente sul telaio dell'auto di un altro cliente.
- Un contadino mescola per sbaglio il proprio grano nel silos dove si trova già il grano del vicino.
- Un orafo incastona un diamante di valore su un anello d'argento appartenente a un'altra persona.
- Un barista versa per errore due diversi tipi di liquore di marche differenti nella stessa bottiglia.
Cosa questo articolo non dice
- Trasformazione di una materia prima in una cosa nuova ad opera di un artigiano, regolata dalla specificazione nell'articolo 940.
- Costruzione di un edificio o di un'opera su un terreno altrui con materiali propri o di terzi, disciplinata negli articoli da 934 a 937.
- Invasione involontaria o occupazione parziale del terreno del vicino durante una costruzione, regolata dall'articolo 938.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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