Costruzioni sotterranee su suolo altrui - Art. 955
L'articolo 955 del Codice Civile estende le disposizioni sulla superficie (artt. 952-954) anche alle costruzioni realizzate al di sotto del suolo altrui.
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui è concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo stabilisce che le regole previste per il diritto di superficie (articoli 952-954) si applicano anche quando viene concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni sotto il terreno di un'altra persona.
Non introduce un nuovo diritto autonomo, ma estende le norme esistenti sulle costruzioni sopra il suolo alle costruzioni sotterranee. Chi ottiene tale diritto può costruire e mantenere opere interrate, ma deve rispettare le stesse condizioni e limiti previsti per la superficie.
In pratica, se un proprietario permette a un altro di scavare e realizzare un ambiente sotterraneo (ad esempio una cantina, un garage o un tunnel), si applicano le stesse regole che valgono per il diritto di costruire sopra il suolo, compresi gli obblighi di durata e di estinzione del diritto.
Quando si applica
- Un vicino concede il diritto di costruire un garage sotterraneo sotto il proprio giardino.
- Un'impresa ottiene il permesso di realizzare un parcheggio interrato sotto il terreno di un altro proprietario.
- Il proprietario di un fondo permette la costruzione di una cantina o di un tunnel sotto la sua proprietà.
- Un comune concede a un privato il diritto di realizzare una galleria sotterranea per servizi sotto un terreno pubblico.
- Un condominio autorizza un condomino a costruire una piscina sotterranea sotto il cortile comune.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica alle costruzioni realizzate sopra il suolo, che sono regolate dagli articoli 952-954 per la superficie.
- Non riguarda la proprietà separata delle piantagioni, disciplinata dall'articolo 956.
- Non copre i diritti di enfiteusi, trattati negli articoli 958 e seguenti.
- Non si applica alle costruzioni eseguite senza autorizzazione del proprietario del suolo, che possono configurare abuso o occupazione.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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