Art. 979 Codice Civile

Durata massima dell'usufrutto: vita o trent'anni Art. 979

L'usufrutto non può durare oltre la vita dell'usufruttuario; se costituito a favore di una persona giuridica, la durata massima è di trent'anni.

Testo ufficiale Art. 979 Codice Civile — Italia

La durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario. L'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trent'anni.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'usufrutto è il diritto di godere di un bene altrui e di raccoglierne i frutti. La sua durata è limitata: per una persona fisica, il diritto si estingue con la morte dell'usufruttuario e non può essere trasmesso agli eredi.

Se l'usufrutto è costituito a favore di una persona giuridica (società, fondazione, associazione riconosciuta), il limite massimo è di trent'anni, indipendentemente dalla durata dell'ente. La disposizione fissa solo il tetto massimo: l'usufrutto può essere pattuito per un periodo inferiore.

Quando si applica

  • Un padre costituisce usufrutto su un appartamento a favore del figlio per tutta la vita del figlio; alla morte del figlio la nuda proprietà torna agli eredi del padre.
  • Una fondazione riceve in usufrutto un terreno agricolo per trent'anni; dopo trent'anni il diritto si estingue automaticamente.
  • Un testatore lascia l'usufrutto vitalizio alla moglie; la moglie muore e l'usufrutto termina, anche se il testatore aveva previsto una durata maggiore.
  • Un contratto di usufrutto a favore di una società per azioni senza indicazione di scadenza è nullo per eccesso di durata oltre i trent'anni.
  • Un'associazione ottiene l'usufrutto di un immobile per vent'anni; il termine è valido perché inferiore al limite massimo.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola la durata dell'usufrutto congiuntivo a favore di più persone fisiche (la giurisprudenza lo estingue alla morte del primo usufruttuario).
  • Non disciplina l'usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli minori (artt. 324 e seguenti cod. civ.).
  • Non dice cosa accade in caso di rinuncia dell'usufruttuario o di perimento del bene.
  • Non si applica all'enfiteusi, la cui durata è regolata dall'art. 970.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 979 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile