Diritto di conseguire il possesso - Art. 982
L'art. 982 del Codice Civile sancisce il diritto dell'usufruttuario di conseguire il possesso della cosa, salvo quanto previsto dall'art. 1002.
L'usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'art. 1002.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'usufruttuario ha il diritto di ottenere la materiale disponibilità della cosa oggetto di usufrutto, cioè il possesso. Questo diritto può essere fatto valere contro il nudo proprietario o contro chiunque detenga la cosa senza titolo.
Il diritto al possesso è subordinato a quanto stabilito dall'art. 1002, che può imporre all'usufruttuario l'obbligo di prestare garanzia o di redigere un inventario prima di entrare nel godimento del bene.
Quando si applica
- Il nudo proprietario si rifiuta di consegnare l'appartamento all'usufruttuario dopo la costituzione dell'usufrutto.
- L'usufruttuario di un terreno scopre che un terzo lo occupa senza alcun diritto e chiede la restituzione del possesso.
- Il venditore di un immobile, dopo aver costituito l'usufrutto a favore dell'acquirente, non ne rilascia la detenzione.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina i poteri di godimento e di uso della cosa (art. 981).
- Non stabilisce la durata dell'usufrutto (art. 979).
- Non regola la cessione dell'usufrutto (art. 980).
- Non riguarda i miglioramenti (art. 985) o le addizioni (art. 986).
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