Usufrutto: nato per legge, volontà o usucapione (Art. 978)
Art. 978 stabilisce che l'usufrutto può essere costituito per legge, per contratto o testamento, o acquistato per usucapione.
L'usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà dell'uomo. Può anche acquistarsi per usucapione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'usufrutto è un diritto reale di godimento su cosa altrui. L'articolo 978 ne stabilisce le possibili fonti: può nascere per effetto della legge, per atto di volontà (contratto o testamento) oppure per usucapione.
L'usucapione è l'acquisto di un diritto attraverso il possesso continuato per il periodo stabilito dal codice (di solito vent'anni per i beni immobili).
L'articolo non specifica la durata dell'usufrutto, né i poteri dell'usufruttuario: per questi aspetti occorre consultare gli articoli da 979 a 989.
Quando si applica
- I genitori hanno l'usufrutto legale sui beni del figlio minore fino alla maggiore età.
- Una persona lascia per testamento l'usufrutto della propria casa al coniuge, mentre la nuda proprietà va ai figli.
- Dopo aver abitato per vent'anni un appartamento di proprietà altrui senza opposizione, si può chiedere l'acquisto dell'usufrutto per usucapione.
- Un contratto di compravendita in cui il venditore si riserva l'usufrutto vitalizio dell'immobile.
Cosa questo articolo non dice
- La durata massima dell'usufrutto (disciplinata dall'art. 979).
- La possibilità di cedere l'usufrutto (art. 980).
- I poteri dell'usufruttuario (art. 981 e seguenti).
- L'usufrutto costituito per legge non è dettagliato; la norma specifica sull'usufrutto legale dei genitori è altrove.
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