Estensione dell'usufrutto alle accessioni - Art. 983
L'usufrutto comprende le accessioni del bene. Se il proprietario costruisce o pianta con consenso o per ordine pubblico, l'usufruttuario paga gli interessi.
L'usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa. Se il proprietario dopo l'inizio dell'usufrutto, con il consenso dell'usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni, l'usufruttuario è tenuto a corrispondere gli interessi sulle somme impiegate. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizione della pubblica autorità.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'accessione è il principio per cui ciò che viene costruito o piantato sopra un terreno appartiene al proprietario del terreno stesso. In caso di usufrutto, qualsiasi nuova opera o piantagione incorporata al bene rientra automaticamente nel diritto di godimento dell'usufruttuario.
Se il proprietario realizza nuove costruzioni o piantagioni dopo l'inizio dell'usufrutto con il consenso dell'usufruttuario, quest'ultimo ne trae vantaggio diretto. In cambio di questo beneficio, l'usufruttuario deve versare al proprietario gli interessi sul capitale investito per eseguire i lavori.
L'obbligo di corrispondere gli interessi a carico dell'usufruttuario sussiste anche quando le opere non derivano da un accordo volontario tra le parti, ma sono eseguite dal proprietario in ottemperanza a un provvedimento della pubblica autorità.
Quando si applica
- Un proprietario costruisce un nuovo garage sul terreno in usufrutto con l'accordo dell'usufruttuario e pretende gli interessi sulle somme spese.
- Il comune impone la piantumazione di alberi per stabilizzare un pendio e il proprietario anticipa il capitale per l'intervento.
- Un manufatto sorge su un fondo gravato da usufrutto e l'usufruttuario ne estende il godimento all'intera nuova struttura.
Cosa questo articolo non dice
- I miglioramenti apportati direttamente dall'usufruttuario sul bene, disciplinati dall'articolo 985.
- Le addizioni e le nuove costruzioni eseguite dall'usufruttuario a proprie spese, regolate dall'articolo 986.
- La ripartizione e la percezione dei frutti prodotti dal fondo, disciplinata dall'articolo 984.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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