Diritti su cave e torbiere nell'usufrutto: Art. 987
L'usufruttuario può sfruttare solo cave e torbiere già aperte. Per aprirne nuove serve il proprietario; i danni o il minor godimento vanno indennizzati.
L'usufruttuario gode delle cave e torbiere già aperte e in esercizio all'inizio dell'usufrutto. Non ha facoltà di aprirne altre senza il consenso del proprietario. Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso, l'usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine dell'usufrutto. Se il permesso è stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi devono all'usufruttuario un'indennità corrispondente al diminuito godimento del fondo durante l'usufrutto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce come si dividono la gestione e i compensi tra il proprietario del fondo e chi possiede il diritto di usufrutto, in presenza di cave, torbiere o giacimenti minerari.
L'usufruttuario può proseguire l'attività estrattiva soltanto nelle cave e nelle torbiere che risultavano già aperte e in esercizio quando è iniziato l'usufrutto. Non è consentito aprire nuovi scavi senza aver ottenuto il consenso del proprietario.
In caso di ricerche ed estrazioni autorizzate, se il permesso è stato ottenuto dall'usufruttuario, questo deve indennizzare il proprietario per i danni al fondo, accertati al termine dell'usufrutto. Se invece il permesso è stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, all'usufruttuario spetta un'indennità per il ridotto godimento del terreno durante la durata dell'usufrutto.
Quando si applica
- Un usufruttuario prosegue l'estrazione di pietra da una cava attiva sul terreno prima dell'inizio del suo diritto.
- Un usufruttuario intende avviare la scavatura di una nuova torbiera sul fondo e richiede l'autorizzazione al proprietario.
- Il proprietario concede a un terzo il permesso di ricerca mineraria sul terreno e deve versare un indennizzo all'usufruttuario per il diminuito godimento del fondo.
- L'usufruttuario ottiene il permesso di coltivazione mineraria e deve risarcire i danni arrecati al fondo, calcolati alla fine dell'usufrutto.
Cosa questo articolo non dice
- Il ritrovamento di reperti di pregio o cose sotterrate nel terreno, regolato dalle norme sul tesoro (Art. 988).
- Lo sfruttamento e il taglio dei boschi o degli alberi d'alto fusto sul fondo, disciplinato dall'Art. 989.
- La sorte degli impianti estrattivi, dei macchinari e degli opifici presenti sul fondo, regolata dall'Art. 997.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 987 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.