Art. 987 Codice Civile

Diritti su cave e torbiere nell'usufrutto: Art. 987

L'usufruttuario può sfruttare solo cave e torbiere già aperte. Per aprirne nuove serve il proprietario; i danni o il minor godimento vanno indennizzati.

Testo ufficiale Art. 987 Codice Civile — Italia

L'usufruttuario gode delle cave e torbiere già aperte e in esercizio all'inizio dell'usufrutto. Non ha facoltà di aprirne altre senza il consenso del proprietario. Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso, l'usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine dell'usufrutto. Se il permesso è stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi devono all'usufruttuario un'indennità corrispondente al diminuito godimento del fondo durante l'usufrutto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma stabilisce come si dividono la gestione e i compensi tra il proprietario del fondo e chi possiede il diritto di usufrutto, in presenza di cave, torbiere o giacimenti minerari.

L'usufruttuario può proseguire l'attività estrattiva soltanto nelle cave e nelle torbiere che risultavano già aperte e in esercizio quando è iniziato l'usufrutto. Non è consentito aprire nuovi scavi senza aver ottenuto il consenso del proprietario.

In caso di ricerche ed estrazioni autorizzate, se il permesso è stato ottenuto dall'usufruttuario, questo deve indennizzare il proprietario per i danni al fondo, accertati al termine dell'usufrutto. Se invece il permesso è stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, all'usufruttuario spetta un'indennità per il ridotto godimento del terreno durante la durata dell'usufrutto.

Quando si applica

  • Un usufruttuario prosegue l'estrazione di pietra da una cava attiva sul terreno prima dell'inizio del suo diritto.
  • Un usufruttuario intende avviare la scavatura di una nuova torbiera sul fondo e richiede l'autorizzazione al proprietario.
  • Il proprietario concede a un terzo il permesso di ricerca mineraria sul terreno e deve versare un indennizzo all'usufruttuario per il diminuito godimento del fondo.
  • L'usufruttuario ottiene il permesso di coltivazione mineraria e deve risarcire i danni arrecati al fondo, calcolati alla fine dell'usufrutto.

Cosa questo articolo non dice

  • Il ritrovamento di reperti di pregio o cose sotterrate nel terreno, regolato dalle norme sul tesoro (Art. 988).
  • Lo sfruttamento e il taglio dei boschi o degli alberi d'alto fusto sul fondo, disciplinato dall'Art. 989.
  • La sorte degli impianti estrattivi, dei macchinari e degli opifici presenti sul fondo, regolata dall'Art. 997.

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