Art. 997 Codice Civile

Manutenzione di impianti in usufrutto - Art. 997

L'usufruttuario ripara e sostituisce parti logorate di impianti produttivi. Spese extra ordinarie danno diritto a indennità dal proprietario.

Testo ufficiale Art. 997 Codice Civile — Italia

Se l'usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari che hanno una destinazione produttiva, l'usufruttuario è tenuto a riparare e a sostituire durante l'usufrutto le parti che si logorano, in modo da assicurare il regolare funzionamento delle cose suddette. Se l'usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni, il proprietario, al termine dell'usufrutto, è tenuto a corrispondergli una congrua indennità.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'usufrutto è il diritto di usare e godere di un bene di proprietà altrui, conservandone la sostanza. Quando l'usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari destinati alla produzione, l'usufruttuario ha l'obbligo di mantenerli in funzionamento.

Deve riparare e sostituire le parti che si logorano con l'uso, in modo che i macchinari continuino a lavorare regolarmente.

Se l'usufruttuario sostiene spese superiori a quelle delle ordinarie riparazioni, il proprietario, alla fine dell'usufrutto, è tenuto a pagargli un'indennità congrua.

Quando si applica

  • Una fabbrica di mobili data in usufrutto: l'usufruttuario deve riparare le seghe e i torni che si usurano.
  • Un frantoio oleario: l'usufruttuario deve sostituire le parti usurate delle presse.
  • Un impianto di imbottigliamento: l'usufruttuario deve manutenere i nastri trasportatori e le macchine riempitrici.
  • Un opificio tessile: l'usufruttuario deve riparare i telai meccanici.
  • Una centrale elettrica data in usufrutto: l'usufruttuario deve sostituire le pale logorate delle turbine.

Cosa questo articolo non dice

  • La sostituzione dell'intero impianto (non è coperta; solo le parti logorate. Le addizioni sono regolate dall'art. 986).
  • I danni ai fabbricati o ai terreni (questa norma riguarda impianti, opifici e macchinari, non l'immobile stesso).
  • Il diritto dell'usufruttuario di essere rimborsato per miglioramenti (non è previsto; l'indennità è solo per spese eccedenti le riparazioni ordinarie, non per miglioramenti).
  • La responsabilità per danni causati da vizi occulti (la norma non ne parla).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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