Art. 996 Codice Civile

Restituzione di cose deteriorabili - Art. 996

L'usufruttuario di beni che si deteriorano gradualmente ha diritto di usarli secondo destinazione e deve restituirli nello stato in cui si trovano.

Testo ufficiale Art. 996 Codice Civile — Italia

Se l'usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco, l'usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l'uso al quale sono destinate, e alla fine dell'usufrutto è soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo disciplina l'usufrutto di quei beni che non si distruggono con un singolo utilizzo, ma subiscono un logoramento progressivo con il passare del tempo e con l'impiego continuato.

Chi ha l'usufrutto di tali beni ha il diritto di servirsene rispettando la loro destinazione originaria. Alla scadenza, l'obbligo di restituzione e' adempiuto riconsegnando le cose nelle condizioni in cui si trovano, senza dover indennizzare il proprietario per il normale deterioramento dovuto all'uso corretto.

Quando si applica

  • Un'automobile data in usufrutto che subisce il naturale deprezzamento e l'usura meccanica dovuta ai chilometri percorsi
  • L'arredamento di un appartamento che presenta i segni del tempo e dell'utilizzo domestico quotidiano
  • Un macchinario che perde valore ed efficienza a causa del normale funzionamento operativo

Cosa questo articolo non dice

  • Beni che si consumano o si estinguono interamente con un solo utilizzo, come il denaro o le scorte alimentari
  • Danni o rotture derivanti da negligenza, uso improprio o mancata manutenzione ordinaria
  • Opere o interventi che aumentano il valore del bene o costituiscono addizioni allo stesso

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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