Definizione di utilità per le servitù - Art. 1028
L'utilità nelle servitù può consistere in maggiore comodità o amenità del fondo dominante, o essere inerente alla sua destinazione industriale. Art. 1028.
L'utilità può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante. Può del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo definisce cosa si intende per 'utilità' nel contesto delle servitù prediali. L'utilità non è limitata a un vantaggio economico diretto: può consistere nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante, cioè nel renderne più agevole o piacevole l'uso.
Inoltre, l'utilità può essere inerente alla destinazione industriale del fondo, quindi legata all'attività produttiva svolta sul fondo dominante. La nozione ampia di utilità consente di costituire servitù per finalità che vanno oltre il mero vantaggio economico, purché riconducibili a un beneficio per il fondo dominante.
Quando si applica
- Il proprietario di un fondo agricolo ottiene una servitù di passaggio su un fondo vicino per accedere più comodamente alla strada pubblica (maggiore comodità).
- Il proprietario di una villa con vista mare impone una servitù di non edificare sul fondo confinante per preservare l'amenità del panorama (amenità).
- Il titolare di un opificio industriale ottiene una servitù di scolo per smaltire le acque reflue della lavorazione (inerente alla destinazione industriale).
- Un ristorante con terrazza ottiene una servitù di passaggio per il personale di servizio attraverso un cortile adiacente, per maggiore comodità operativa.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce le modalità di costituzione delle servitù (vedi artt. 1031-1032).
- Non determina l'indennità per l'imposizione della servitù (art. 1038).
- Non riguarda l'estinzione delle servitù.
- Non disciplina le servitù coattive (ad esempio per passaggio di acque, artt. 1033-1039).
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