Art. 1030 Codice Civile

Prestazioni accessorie nella servitù - Art. 1030

Il proprietario del fondo servente non è tenuto ad agire per rendere possibile la servitù, salvo diversa disposizione della legge o del titolo.

Testo ufficiale Art. 1030 Codice Civile — Italia

Il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma stabilisce il principio per cui il proprietario del fondo servente ha un dovere di mero sopportare o di non fare, ma non è tenuto a compiere atti positivi per consentire al titolare della servitù l'esercizio del suo diritto.

Nel linguaggio giuridico, il 'fondo servente' è il terreno gravato dal peso, mentre il 'titolo' è l'atto (come un contratto o un testamento) con cui la servitù è stata creata. Le 'prestazioni accessorie' sono eventuali compiti od obblighi pratici collegati al diritto principale.

Se il contratto originario o una specifica disposizione di legge non stabiliscono diversamente, le spese e le attività materiali necessarie per godere della servitù gravano interamente sul titolare del diritto e non sul proprietario del terreno.

Quando si applica

  • Il proprietario di un terreno attraversato da una servitù di passaggio non rimuove la neve o le foglie cadute sulla strada.
  • Il titolare di un fondo servente si rifiuta di accendere o pagare le luci lungo il viale di transito del vicino.
  • Un proprietario non effettua le opere di potatura degli alberi ai margini della via usata dal titolare del passaggio.

Cosa questo articolo non dice

  • I casi in cui il contratto di acquisto o di costituzione della servitù imponga espressamente al proprietario del fondo di fare manutenzione.
  • Il calcolo dell'indennità dovuta per l'imposizione coattiva di una servitù, disciplinato dagli articoli 1038 e 1039.
  • La disciplina dei diritti personali di uso e abitazione, regolata dagli articoli da 1021 a 1026.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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