Prestazioni accessorie nella servitù - Art. 1030
Il proprietario del fondo servente non è tenuto ad agire per rendere possibile la servitù, salvo diversa disposizione della legge o del titolo.
Il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce il principio per cui il proprietario del fondo servente ha un dovere di mero sopportare o di non fare, ma non è tenuto a compiere atti positivi per consentire al titolare della servitù l'esercizio del suo diritto.
Nel linguaggio giuridico, il 'fondo servente' è il terreno gravato dal peso, mentre il 'titolo' è l'atto (come un contratto o un testamento) con cui la servitù è stata creata. Le 'prestazioni accessorie' sono eventuali compiti od obblighi pratici collegati al diritto principale.
Se il contratto originario o una specifica disposizione di legge non stabiliscono diversamente, le spese e le attività materiali necessarie per godere della servitù gravano interamente sul titolare del diritto e non sul proprietario del terreno.
Quando si applica
- Il proprietario di un terreno attraversato da una servitù di passaggio non rimuove la neve o le foglie cadute sulla strada.
- Il titolare di un fondo servente si rifiuta di accendere o pagare le luci lungo il viale di transito del vicino.
- Un proprietario non effettua le opere di potatura degli alberi ai margini della via usata dal titolare del passaggio.
Cosa questo articolo non dice
- I casi in cui il contratto di acquisto o di costituzione della servitù imponga espressamente al proprietario del fondo di fare manutenzione.
- Il calcolo dell'indennità dovuta per l'imposizione coattiva di una servitù, disciplinato dagli articoli 1038 e 1039.
- La disciplina dei diritti personali di uso e abitazione, regolata dagli articoli da 1021 a 1026.
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