Servitù per vantaggio futuro - Art. 1029
Art. 1029 permette di costituire una servitù per un vantaggio futuro, come per un edificio da costruire; l'effetto decorre dalla costruzione o acquisto.
È ammessa la costituzione di una servitù per assicurare a un fondo un vantaggio futuro. È ammessa altresì a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio è costruito o il fondo è acquistato.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo consente di creare una servitù non per un'utilità presente, ma per un vantaggio che il fondo otterrà in futuro. È un'eccezione alla regola generale che la servitù deve essere utile al momento della costituzione. Se la servitù è a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare, l'atto di costituzione è valido ma produce effetti solo dal giorno in cui l'edificio è effettivamente costruito o il fondo è acquistato. Fino a quel momento, il diritto non è esercitabile. La norma non richiede che il vantaggio futuro sia certo: basta che sia possibile e lecito. Tuttavia, se l'edificio non viene mai costruito o il fondo non viene acquistato, la servitù non acquista mai efficacia.
Quando si applica
- Tizio concede a Caio una servitù di passaggio sul proprio fondo a favore di un terreno che Caio si impegna ad acquistare l'anno prossimo.
- Un proprietario istituisce una servitù di veduta a favore di un edificio che intende costruire sul lotto confinante.
- Sempronio crea una servitù di acquedotto per un futuro complesso residenziale ancora in fase di progettazione.
- Una servitù di non edificare è imposta su un fondo per garantire la vista panoramica a un futuro edificio sul fondo vicino.
- Un costruttore stipula una servitù di scarico delle acque piovane a favore di un capannone che sarà costruito entro due anni.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda le servitù per un vantaggio già esistente al momento della costituzione, disciplinate dall'articolo 1027.
- Non disciplina la costituzione di servitù coattive (ad esempio per passaggio necessario), che seguono le regole degli articoli 1032 e seguenti.
- Non si applica all'usufrutto futuro, materia trattata dagli articoli 1018 e seguenti.
- Non permette di creare una servitù senza specificare il fondo dominante o il vantaggio futuro concreto.
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