Art. 1046 Codice Civile

Esecuzione delle opere nelle servitù coattive - Art. 1046

Per l'esecuzione delle opere indicate negli articoli precedenti si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 1033 e degli artt. 1035 e 1036.

Testo ufficiale Art. 1046 Codice Civile — Italia

Nell'esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell'art. 1033 e degli articoli 1035 e 1036.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1046 del Codice Civile stabilisce che per l'esecuzione delle opere previste negli articoli che precedono il 1046 (cioè quelle relative a servitù coattive come acquedotti, attraversamenti, bonifiche, ecc.) si applicano le norme del secondo comma dell'articolo 1033 e degli articoli 1035 e 1036. In pratica, chi realizza tali opere deve seguire le regole contenute in questi articoli.

Il secondo comma dell'art. 1033 e gli artt. 1035 e 1036 dettano le modalità specifiche per l'esecuzione, ad esempio per l'attraversamento di acquedotti, fiumi o strade. L'articolo 1046 non crea nuove regole, ma richiama quelle già esistenti, assicurando che siano applicate a tutte le opere menzionate negli articoli precedenti.

Quando si applica

  • Un proprietario terriero deve costruire un canale per l'irrigazione che attraversa il fondo del vicino.
  • Un comune deve installare una conduttura fognaria sotto una strada pubblica.
  • Un agricoltore deve realizzare uno scarico per le acque piovane sul terreno del confinante.
  • Un gestore di impianti funicolari deve posare i cavi su un terreno altrui.

Cosa questo articolo non dice

  • Non stabilisce le condizioni per imporre la servitù (quelle sono in altri articoli del codice).
  • Non determina l'importo dell'indennità da pagare al proprietario del fondo servente.
  • Non disciplina l'uso dell'acquedotto dopo la sua costruzione.
  • Non si applica a opere non menzionate negli articoli precedenti.

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