Esecuzione delle opere nelle servitù coattive - Art. 1046
Per l'esecuzione delle opere indicate negli articoli precedenti si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 1033 e degli artt. 1035 e 1036.
Nell'esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell'art. 1033 e degli articoli 1035 e 1036.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1046 del Codice Civile stabilisce che per l'esecuzione delle opere previste negli articoli che precedono il 1046 (cioè quelle relative a servitù coattive come acquedotti, attraversamenti, bonifiche, ecc.) si applicano le norme del secondo comma dell'articolo 1033 e degli articoli 1035 e 1036. In pratica, chi realizza tali opere deve seguire le regole contenute in questi articoli.
Il secondo comma dell'art. 1033 e gli artt. 1035 e 1036 dettano le modalità specifiche per l'esecuzione, ad esempio per l'attraversamento di acquedotti, fiumi o strade. L'articolo 1046 non crea nuove regole, ma richiama quelle già esistenti, assicurando che siano applicate a tutte le opere menzionate negli articoli precedenti.
Quando si applica
- Un proprietario terriero deve costruire un canale per l'irrigazione che attraversa il fondo del vicino.
- Un comune deve installare una conduttura fognaria sotto una strada pubblica.
- Un agricoltore deve realizzare uno scarico per le acque piovane sul terreno del confinante.
- Un gestore di impianti funicolari deve posare i cavi su un terreno altrui.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce le condizioni per imporre la servitù (quelle sono in altri articoli del codice).
- Non determina l'importo dell'indennità da pagare al proprietario del fondo servente.
- Non disciplina l'uso dell'acquedotto dopo la sua costruzione.
- Non si applica a opere non menzionate negli articoli precedenti.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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