Condizioni per servitù passaggio acque - Art. 1037
Condizioni per imporre servitù di passaggio acque: dimostrare disponibilità, sufficienza e minor pregiudizio al fondo servente.
Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che può disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio; che la medesima è sufficiente per l'uso al quale si vuol destinare; che il passaggio richiesto è il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1037 stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte per imporre una servitù coattiva di passaggio delle acque. Chi chiede il passaggio deve dimostrare tre requisiti: di poter disporre dell'acqua per il periodo richiesto, che la quantità d'acqua sia sufficiente per l'uso previsto, e che il percorso scelto sia il più conveniente e il meno dannoso per il fondo che sopporta la servitù (fondo servente).
La valutazione della convenienza e del minor pregiudizio tiene conto delle condizioni dei fondi vicini, del pendio e di altri aspetti relativi alla condotta, al corso e allo sbocco delle acque. Queste condizioni sono preliminari all'ottenimento del diritto di passaggio.
L'importo dell'indennità per la servitù non è qui stabilito, ma è disciplinato dagli articoli 1038 e 1039.
Quando si applica
- Un agricoltore vuole far passare l'acqua per irrigare il suo campo attraverso il terreno del vicino.
- Un proprietario di un fondo senza accesso a un corso d'acqua chiede di costruire un acquedotto sul fondo altrui.
- Un comune intende portare l'acqua potabile a una frazione attraversando terreni privati.
- Un impianto industriale necessita di acqua per il raffreddamento e deve attraversare proprietà altrui.
- Un privato richiede un passaggio temporaneo di acque per lavori di bonifica sul fondo di un altro.
Cosa questo articolo non dice
- La determinazione dell'indennità da pagare al proprietario del fondo servente (è trattata agli artt. 1038-1039).
- Le modalità di esecuzione delle opere (disciplinate dall'art. 1046).
- Il contenuto della servitù una volta costituita (art. 1047).
- Il diritto di utilizzare l'acqua in sé (non regolato da questo articolo, ma da altre norme sul demanio idrico).
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