Uso di fogne o fossi altrui: Art. 1045
Il proprietario del fondo attraversato può usare fogne o fossi altrui per risanarlo, pagando modifiche, spese passate e manutenzione pro quota.
I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fossi altrui, o che altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in forza dell'articolo precedente, hanno facoltà di servirsene per risanare i loro fondi, a condizione che non ne venga danno ai fondi già risanati e che essi sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le opere già eseguite, affinché queste siano in grado di servire anche ai fondi attraversati, e inoltre sopportino una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste per il mantenimento delle opere, le quali divengono comuni.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il proprietario di un terreno attraversato da fogne o fossi realizzati da altri ha la facoltà di servirsene per risanare e prosciugare la propria proprietà. La stessa possibilità spetta a chi può beneficiare di interventi di bonifica eseguiti nei terreni vicini.
L'esercizio di questo diritto è subordinato a condizioni precise: l'allacciamento non deve causare alcun danno ai terreni già risanati e chi intende usufruirne deve pagare interamente le spese necessarie per modificare e adeguare le strutture esistenti.
Chi si avvale delle opere altrui deve inoltre rimborsare una quota proporzionale dei costi sostenuti in passato per la loro costruzione e contribuire alle future spese di manutenzione. A seguito dell'allacciamento, le opere diventano comuni tra i proprietari.
Quando si applica
- Un agricoltore vuole canalizzare l'acqua stagnante del proprio terreno nel fosso di drenaggio scavato dal vicino che attraversa la proprietà.
- Un proprietario intende collegare i propri condotti di scolo alla fogna realizzata sul suo terreno da altri proprietari per bonificare l'area.
- Un proprietario di un terreno attraversato chiede di ampliare a proprie spese la sezione del fosso altrui per farvi defluire le acque di risanamento.
Cosa questo articolo non dice
- Lo scarico coattivo di acque piovane o di scarto non finalizzato al risanamento del terreno.
- Il passaggio coattivo sul terreno del vicino per accedere alla via pubblica.
- La semplice somministrazione di acqua potabile o irrigua per un edificio o un fondo.
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