Attraversamento fiumi/strade per condotta acque -Art. 1036
Art. 1036 c.c. rinvia alle leggi su strade e acque pubbliche per l'attraversamento di fiumi o strade con condotte d'acqua.
Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle strade e sulle acque.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo riguarda l'attraversamento di strade pubbliche o corsi d'acqua pubblici da parte di una condotta d'acqua (ad esempio un acquedotto).
Non stabilisce norme specifiche per l'attraversamento, ma impone di rispettare le leggi e i regolamenti che disciplinano strade e acque pubbliche.
È una norma di rinvio: per sapere come procedere occorre consultare la normativa speciale su strade e acque.
Quando si applica
- Un proprietario deve far passare un tubo dell'acqua sotto una strada comunale per irrigare il suo fondo.
- Un'impresa costruisce un acquedotto che deve attraversare un fiume pubblico.
- Un agricoltore posa una condotta che incrocia una strada provinciale.
- Un comune rilascia un permesso per attraversare un corso d'acqua pubblico con una condotta fognaria.
- Un privato devia un ruscello pubblico per alimentare un canale irriguo e deve attraversare una strada.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda l'attraversamento di proprietà private (servitù di passaggio per acque private, disciplinata dagli artt. 1033 e seguenti).
- Non stabilisce l'indennità per l'imposizione della servitù (art. 1038).
- Non disciplina la costruzione dell'acquedotto stesso (artt. 1040-1046).
- Non regola la bonifica (art. 1044).
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