Obblighi reciproci utenti acque – Art. 1048
Art. 1048 impone agli utenti di acque di evitare pregiudizi reciproci da stagnamento, rigurgito o diversione durante derivazione e uso.
Nella derivazione e nell'uso delle acque a norma del precedente articolo, deve evitarsi tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni vicendevole pregiudizio che possa provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla diversione delle acque medesime.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo impone a chiunque utilizzi l'acqua (utente) di evitare ogni danno reciproco tra utenti a monte e a valle. I danni devono essere prevenuti durante la derivazione (prelievo) e l'uso dell'acqua.
I tre tipi di pregiudizio da evitare sono: lo stagnamento (acqua ferma che danneggia), il rigurgito (riflusso dell'acqua verso monte) e la diversione (deviamento del corso d'acqua).
Quando si applica
- Un utente a monte devia il corso d'acqua per irrigare il suo campo, privando l'utente a valle dell'acqua necessaria.
- Un utente a valle costruisce una diga che causa il rigurgito dell'acqua allagando i terreni a monte.
- L'acqua stagnante in un canale di derivazione crea problemi di salubrità per gli utenti vicini.
- Un utente che preleva acqua in eccesso provoca la diminuzione della portata a valle, danneggiando l'utente inferiore.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce sanzioni o multe per violazioni dell'obbligo.
- Non regola la proprietà dell'acqua o i diritti di prelievo (trattati in altre norme come gli artt. 1037 e seguenti).
- Non si applica a danni derivanti da inquinamento chimico o biologico delle acque.
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