Art. 1042 Codice Civile

Opere e ponti su corsi d'acqua contigui Art. 1042

Chi usa un corso d'acqua deve costruire e mantenere ponti, botti o ponti-canali per garantire l'accesso o lo scolo ai fondi vicini.

Testo ufficiale Art. 1042 Codice Civile — Italia

Se un corso d'acqua impedisce ai proprietari dei fondi contigui l'accesso ai medesimi, o la continuazione dell'irrigazione o dello scolo delle acque, coloro che si servono di quel corso sono obbligati, in proporzione del beneficio che ne ritraggono, a costruire e a mantenere i ponti e i loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro transito, come pure le botti sotterranee, i ponti-canali o altre opere simili per continuare l'irrigazione o lo scolo, salvi i diritti derivanti dal titolo o dall'usucapione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Chi trae utilità da un corso d'acqua ha l'obbligo di effettuare e mantenere le opere necessarie affinché la presenza del flusso non danneggi i proprietari dei terreni confinanti. Se il corso d'acqua sbarra il passaggio verso i terreni vicini, oppure interrompe il sistema di irrigazione o di scolo già esistente, le spese per rimediare a questo ostacolo gravano su chi si serve dell'acqua.

Le opere dovute comprendono la costruzione e la manutenzione di ponti con i relativi accessi, strutturati in modo da garantire un transito sicuro e agevole. Insieme ai ponti, l'obbligo può riguardare manufatti tecnici come le botti sotterranee (sifoni che consentono l'attraversamento sotterraneo di un canale) o i ponti-canali. L'impegno economico e materiale viene ripartito tra gli utenti del corso d'acqua in proporzione al vantaggio che ciascuno ne ricava.

Questo dovere trova un limite nei diritti preesistenti: cede infatti di fronte a un titolo specifico, come un contratto stipulato tra le parti, oppure a una diversa condizione stabilita nel tempo per usucapione.

Quando si applica

  • Un canale d'irrigazione privato interrompe la via d'accesso principale a un terreno agricolo confinante.
  • La realizzazione di una roggia sbarra la canalizzazione usata dal vicino per far defluire le acque piovane dal proprio campo.
  • Un ponte d'accesso a un fondo contiguo, costruito sopra un fosso d'acqua artificiale, si è deteriorato e necessita di riparazioni.
  • Un corso d'acqua intercetta la condotta idrica utilizzata dal proprietario del fondo adiacente per irrigare le proprie colture.

Cosa questo articolo non dice

  • La richiesta di un nuovo passaggio coattivo su terreni privati non interclusi da un corso d'acqua.
  • La determinazione dell'indennità economica dovuta per l'imposizione iniziale della servitù di acquedotto.
  • La disciplina dello scarico coattivo di acque sovrabbondanti o l'impiego di fogne altrui.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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È con

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