La servitù non si perde per uso minore - Art. 1075
Art. 1075: la servitù esercitata con utilità minore di quella del titolo si conserva per intero. Non si perde per parziale esercizio.
La servitù esercitata in modo da trarne un'utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La servitù è un diritto reale che permette di utilizzare il fondo altrui in modo limitato. Il titolo (contratto, testamento, usucapione) determina l'estensione di questo diritto.
Se il titolare esercita la servitù in modo da trarre un'utilità inferiore a quella prevista, il diritto non viene ridotto. Ad esempio, se il titolo prevede il passaggio di veicoli ma si passa solo a piedi, la servitù resta piena. L'articolo 1075 impedisce che un uso ridotto comporti la perdita parziale del diritto.
Quando si applica
- Un proprietario ha diritto di passaggio con automezzi, ma transita solo a piedi: la servitù rimane invariata.
- Un fondo ha diritto di attingere acqua per irrigazione, ma si usa solo per bere: il diritto non si riduce.
- Un diritto di pascolo prevede un certo numero di capi, ma se ne pascolano meno: la servitù si conserva per intero.
- Un diritto di costruire un edificio di una certa dimensione, ma se ne costruisce uno più piccolo: la servitù non si perde.
Cosa questo articolo non dice
- Le persone possono pensare che l'uso eccessivo della servitù sia regolato da questo articolo, ma è invece disciplinato dall'articolo sul divieto di aggravare.
- Si può credere che la mancata utilizzazione per lungo tempo porti alla perdita, ma è regolata dall'articolo sulla prescrizione.
- L'uso in modo diverso da quello previsto (non solo minore) è coperto dall'articolo sull'esercizio non conforme.
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